Con il D.L. 23.10.2018 n. 119 è stato emanato il “decreto fiscale per il 2019”, i cui effetti in parte sono già in vigore.
La manovra, per quanto di interesse, riguarda due aree di interventi: la prima involge la definizione agevolata in materia tributaria (accertamenti, contenzioso, somme iscritte a ruolo, errori ed omissioni dichiarative); la seconda la semplificazione in materia di IVA per l’emissione e registrazione delle fatture, la detrazione dell’imposta ed il coordinamento con la imminente procedura di fatturazione elettronica, per l’esame della quale si rinvia al prossimo Notiziario.
Considerato lo stretto lasso di tempo dall’emanazione della norma, si segnala che il presente commento è stato redatto sulla base della sola lettura del testo normativo, in assenza di sufficienti approfondimenti della stampa e dottrina specializzata.
pacificazione fiscale
Definizione agevolata dei P.V.C. e degli accertamenti tributari (artt. 1-2).
E’ possibile accedere alla definizione agevolata dei Processi Verbali di Constatazione notificati entro il 24 Ottobre 2018, nei seguenti termini e condizioni:
- non sia stato già notificato l’accertamento o l’invito al contraddittorio;
- materia imponibile: imposte sul reddito e sostitutive, ritenute, contributi previdenziali, IRAP, IVA, IVAFE (attività finanziarie all’estero) e IVIE (immobili all’estero);
- vale per i periodi imposta per i quali non è scaduto il termine di accertamento;
- si accede mediante presentazione di apposita domanda (il modello non è ancora disponibile) entro il 31.05.2019;
- l’agevolazione consiste del pagamento delle sole imposte e la non applicazione di sanzioni e interessi (non possono essere portate in compensazione le perdite pregresse);
- il pagamento è in unica soluzione entro il 31.05.2019 oppure in un massimo di venti rate trimestrali (ex art. 8 D.Lgs 218/1997), senza possibilità di compensazione con crediti tributari;
- la definizione si perfeziona con il versamento in unica soluzione o della prima rata;
- per i PVC relativi ai periodi d’imposta sino 31.12.2015 definibili in base a questa norma, i termini di accertamento prorogati due anni.
E’ possibile accedere alla definizione agevolata degli accertamenti tributari in genere (accertamenti, avvisi di rettifica e liquidazione, atti di recupero), così come degli inviti al contraddittorio e degli accertamenti con adesione già sottoscritti, purché notificati entro il 24 Ottobre 2018, nei seguenti termini e condizioni:
- l’agevolazione consiste del pagamento delle sole imposte contenute negli atti predetti, ottenendo così lo stralcio di sanzioni, interessi e somme accessorie;
- il pagamento delle imposte accertate deve avvenire entro 30 giorni dal 24.10.2018 (quindi entro il 23.11.2018) o se più ampio nel termine di 60 giorni dalla notifica dell’accertamento; si può versare in unica soluzione oppure in un massimo di venti rate trimestrali (ex art. 8 D.Lgs 218/1997), senza possibilità di compensazione con crediti tributari;
- nel caso di procedura di accertamento con adesione già sottoscritto, il termine di versamento è di 20 giorni dal 24.10.2018 (quindi 13.11.2018);
- la definizione si perfeziona con il versamento in unica soluzione o della prima rata;
- non si applica agli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (VD).
Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente di riscossione (art. 3).
La procedura di definizione agevolata dei ruoli posti in riscossione – già conosciuta con le precedenti campagne della cosiddetta ^rottamazione^ del 2017 (D.L. 193/2016: domanda 21 Aprile 2017, carichi in riscossione al 31.12.2016) e del 2018 (D.L. 148/2017: domanda 15 Maggio 2018, carichi in riscossione periodo 01.01/30.09.2017) – viene riproposta e ampliata sino a ricomprendere le somme dovute in base alle precedenti rottamazioni ma rimaste impagate. Vediamo in ordine le disposizioni:
- i debitori che non hanno fruito delle precedenti rottamazioni possono accedere senza alcun limite alla presente procedura;
- i debiti definibili sono relativi ai carichi affidati all’agente di riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2017;
- l’agevolazione consiste nello stralcio del versamento delle somme richieste per sanzioni, interessi di mora e somme aggiuntive;
- restano dovute le somme in riscossione per capitale e interessi, nonché quanto maturato a titolo di aggio sulle somme dovute e le spese delle eventuali procedure esecutive; il versamento dovrà essere effettuato entro il 31 Luglio 2019 in unica soluzione o sino a dieci rate consecutive con scadenza 31 Luglio e 30 Novembre (interesse 2% annuo);
- per accedere alla definizione il debitore deve presentare apposita dichiarazione entro il 30 Aprile 2019, scegliendo i termini di pagamento e obbligandosi a rinunziare agli eventuali giudizi pendenti riguardanti le somme in questione;
- entro il 30 Giugno 2019 l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l’ammontare delle somme dovute e le eventuali rate prescelte;
- con la presentazione della dichiarazione (che può sempre essere integrata sino al 30 Aprile 2019), il debitore ottiene: la sospensione dai pagamenti delle eventuali precedenti rateazioni ottenute, l’impossibilità per l’agente di operare fermi amministrativi, iscrivere ipoteche, avviare o proseguire procedure esecutive, l’impossibilità di essere considerato inadempiente ai fini del ricevimento di eventuali rimborsi d’imposta o dell’incasso di crediti verso la Pubblica Amministrazione;
- nel caso di mancato perfezionamento (ossia quando il debitore non esegue i pagamenti di tutte le somme dovute a partire dal 31.07.2019) non è possibile ottenere successiva rateazione per le medesime somme;
- non sono inclusi nella presente agevolazione le somme relative al recupero di aiuti di Stato, i crediti dovuti a pronunce della Corte dei Conti, le ammende e sanzioni pecuniarie irrogate con provvedimenti e sentenze penali, le sanzioni diverse da quelle di natura tributaria e previdenziale.
Relativamente alle somme che hanno già formato oggetto di domande di definizione con le precedenti rottamazioni, tuttavia non interamente versate alle scadenze ivi previste, si potrà avere:
- accedono senza problemi i debitori che hanno fruito della prima rottamazione (D.L. 193/2016, domanda scaduta il 21.04.2017) e non hanno pagato le rate, ed i debitori che, avendo fatto domanda per le rottamazioni successive alla prima (D.L. 148/2017, domanda scaduta il 15.05.2018), non hanno pagato entro il 31.07.2018 le rate scadute al 31.12.2016 relative a pregressi piani di rateazione;
- i debitori che hanno presentato domanda entro il 15.05.2018 (D.L. 148/2017) e hanno pagato entro il 31.07.2018 le rate scadute al 31.12.2016 relative a pregressi piani di rateazione, e i debitori che hanno presentato (sempre D.L. 148/2017) domanda per la rottamazione dei carichi affidati nei primi nove mesi del 2017 e non hanno pagato le rate, per accedere alla rottamazione devono pagare entro il 07.12.2018 tutte le rate scadute a Luglio-Settembre-Ottobre 2018, ottenendo automaticamente il differimento del debito residuo in dieci rate consecutive scadenti il 31 Luglio ed il 30 Novembre a partire dal 2019 (interesse 0,3% annuo).
Stralcio di debiti fino a mille euro affidati all’agente di riscossione dal 2000 al 2010 (art. 4).
Relativamente ad ogni singolo carico affidato all’agente di riscossione nel periodo dal 2000 al 2010, gli importi residui qualora inferiori a € 1.000 (per qualsiasi titolo: imposta, sanzioni, interessi) sono automaticamente annullati entro il 31.12.2018 senza necessità di alcun adempimento da parte del debitore.
Le somme eventualmente già versate restano definitivamente acquisite e non possono essere ripetute.
Definizione agevolata delle controversie tributarie (art. 6).
Le controversie tributarie, ove sia controparte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in qualsiasi grado di giudizio (anche di Cassazione) possono essere definite su richiesta del contribuente con il pagamento delle sole imposte oggetto di lite (quindi con stralcio di sanzioni e interessi), ovvero delle sole sanzioni se queste rappresentano l’unico oggetto della controversia.
Qualora siano state pronunciate sentenze favorevoli al contribuente, le somme dovute per la definizione ammontano rispettivamente al 50% per le pronunce della Commissione Tributaria Provinciale ed al 20% per quelle della Commissione Regionale; nel caso di controversie relative alle sole sanzioni non collegate al tributo, l’estinzione avviene con il pagamento tra il 15% ed il 40% di queste, mentre le controversie relative solo a sanzioni legate al tributo si estinguono senza pagamento di somme.
Per accedere alla definizione, che riguarda i ricorsi tributari notificati alla controparte entro il 24 Ottobre 2018, è necessario presentare apposita istanza entro il 31 Maggio 2019; sono previste articolate e specifiche procedure per garantire la gestione dei giudizi tributari pendenti.
Dichiarazione integrativa speciale (art. 9).
La norma introduce la possibilità di integrare le dichiarazioni fiscali già presentate, ottenendo l’applicazione di imposte in misura forfettaria e ridotta (salvo l’IVA) e l’esclusione dell’applicazione di sanzioni e interessi. Questi i principali elementi della procedura:
- il maggior imponibile che può essere dichiarato non deve superare € 100.000 per ciascun anno, somma che contestualmente non può superare il 30% di quanto già dichiarato;
- le imposte interessate sono: imposte sui redditi e relative addizionali e sostitutive, le ritenute, i contributi previdenziali, l’IRAP e l’IVA;
- le dichiarazioni integrabili sono quelle presentate entro il 31.10.2017 (quindi, generalmente, sino al periodo d’imposta 2016);
- sui maggiori imponibili integrati (per i quali non è possibile portare in compensazione le perdite fiscali già dichiarate) sono dovute, per ciascun anno:
- sul maggior imponibile IRPEF/IRES l’imposta sostitutiva del 20% che copre le imposte sui redditi, i contributi previdenziali e l’IRAP,
- sulle maggiori ritenute l’imposta sostitutiva del 20%,
- l’IVA calcolata all’aliquota media;
- la dichiarazione integrativa deve essere inviata entro il 31 Maggio 2019;
- il pagamento delle maggiori somme deve avvenire con autoliquidazione (senza possibilità di avvalersi della compensazione) entro il 31 Luglio 2019, oppure in dieci rate semestrali di cui la prima al 30 Settembre 2019;
- nel caso di mancato pagamento delle somme risultanti dalle dichiarazioni integrative, queste verranno poste in riscossione, con applicazione di una sanzione del 30% (15% se il ritardo non supera i 30 giorni) e degli interessi;
- la dichiarazione non consente la modifica di crediti d’imposta, detrazioni, agevolazioni ed esenzioni, rimborsi di ritenute non dichiarati in precedenza;
- la dichiarazione integrativa è preclusa nei casi di omissione anche di una sola delle dichiarazioni per i periodi d’imposta tra il 2013 ed il 2016, e quando siano già iniziate attività di accertamento;
- non è altresì possibile adottare questa procedura al fine dell’emersione di attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero ed inoltre per i redditi prodotti in forma associata (Snc, Sas, Studi professionali);
- particolare attenzione dovrà essere posta agli eventuali profili penali per le diverse fattispecie di integrazione.
Redatto in data 27 Ottobre 2018