Industria 4. 0 Quali macchine godono dell’iperammoramento?

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di Massimiliano Cassinelli
Ordine di Lecco

Come macchine e impianti debbano soddisfare una serie di specifici requisiti oltre a rientrare nella categorie previste dal Piano Industria 4.0.

Il DEF 2019 (Documento di Economia e Finanza 2019) indica un drastico taglio degli incentivi fiscali connessi al Piano Industria 4.0, ovvero alla possibilità di godere dell’ iperammortamento al 250% per una serie di macchine e impianti.

Benché nel testo sia indicato un “Rafforzamento del venture capital e del Piano ‘Impresa 4.0 e promozione dell’innovazione tecnologica per sostenere le imprese nelle attività di ricerca e innovazione”, le modifiche vanno in tutt’altra direzione. La tabella III.1-13 misure discrezionali adottate dalle amministrazioni centrali (5.b), nel capitolo “Ulteriore proroga Super- e iper-ammortamento”, è decisamente chiara: “Proroga con riduzione per il 2019 del regime dell’ Iper ammortamento (175% + 120% software)”.

La misura, si legge nel testo, prevede la “Proroga del bonus fiscale sugli ammortamenti connessi agli investimenti in macchinari e attrezzature effettuati nel 2019 per contribuire al rinnovamento del capitale produttivo delle imprese, con alcune modifiche nell’entità”. Però, benché il DEF rappresenti un’indicazione e non sia legge, il taglio dell’iperammortamento dal 250% al 175% comporta il passaggio della detrazione fiscale dal 36% a poco più del 25%. Si tratta dunque di un taglio radicale, che sta inducendo molte aziende a concludere l’installazione di macchine e impianti entro il 31 dicembre.

 

Quali macchine?

La circolare N.4/E del 30/03/2017, che detta le linee guida per ottenere gli sgravi fiscali connessi all’iperammortamento e al superammortamento, ha precisato quali siano i beni strumentali, il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti, possano godere dell’iperammortamento.

Per questa ragione la circolare specifica:

  1. macchine utensili per asportazione. In tale contesto si fa riferimento a tutte le macchine atte alla trasformazione di pezzi, indipendentemente dal materiale lavorato (metallo, compositi, marmo, polimeri, legno, ceramica, ecc.). Ne sono un esempio torni a CN, centri di lavoro, centri di rettifica, ecc.;
  2. macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici. Sono comprese, per esempio, macchine per la lavorazione a ultrasuono (USM), a getto abrasivo (AJM), waterjet (WJM), chimiche (CHM), elettrochimiche (ECM), elettroerosione (EDM), taglio laser (LBM), con fascio di elettroni o di ioni (EBM), plasma (PAM), ecc.;
  3. macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime. In questo caso, si intendono macchine e impianti impiegati nell’industria manifatturiera discreta, nell’industria di processo e in quella di trasformazione che devono essere dotati di proprietà di riconfigurabilità o flessibilità (sia per quanto riguarda le tipologie di operazioni che possono essere eseguite, sia per quanto riguarda la gestione dei flussi all’interno dell’impianto).Nel rispetto delle condizioni sopra esposte, la voce nell’elenco è applicabile indipendentemente dal prodotto (o semilavorato) realizzato o trasformato o trattato e dal relativo ciclo tecnologico e indipendentemente dal tipo di realizzazione o trasformazione o trattamento (meccanico, chimico, fisico, ecc.) indotto sul prodotto o semilavorato. Per impianto o porzione di impianto si intende un insieme di macchine connesse fisicamente tra di loro anche se ogni macchina o attrezzatura funziona in maniera indipendente. L’impianto gode del beneficio fiscale anche nel caso in cui i singoli componenti provengano da fornitori diversi;
  4. macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali. Si intendono tutte quelle macchine che eseguono la deformazione plastica operanti sia a freddo che a caldo. Ne sono un esempio presse, punzonatrici a CN, laminatoi, pannellatrici, trafilatrici, ecc.;
  5. macchine utensili per l’assemblaggio, la giunzione e la saldatura. In questo caso possono essere compresi anche linee, celle e sistemi di assemblaggio;
  6. macchine per il confezionamento e l’imballaggio. Queste possono includere per esempio macchine adibite al packaging e all’imbottigliamento;
  7. macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico). Sono inclusi i dispositivi che, in un’ottica di economia circolare, sono finalizzati al riutilizzo diretto, alla riparazione, al remanufacturing e al riciclo/riutilizzo delle materie prime. Sono da ritenersi escluse le macchine finalizzate allo smaltimento in discarica e quelle finalizzate al recupero energetico;
  8. robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot;
  9. macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici. Ne sono un esempio: lappatrici, rettificatrici, macchine per trattamenti superficiali, termici e/o chimici, macchine per il coating, macchine per granigliatura, sabbiatura, pallinatura, vibrofinitura, verniciatura, funzionalizzazione mediante plasma, stampa su carta e tessuti, funzionalizzazione con plasma, smaltatura, decorazione della ceramica, ecc.;
  10. macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale. Ne sono un esempio le macchine per laser melting/sintering di polveri metalliche o polimeri, ecc.;
  11. macchine, anche motrici e operatrici (sono comprese, per esempio, macchine per l’agricoltura 4.0, quali tutte le trattrici e le macchine agricole – portate, trainate e semoventi – che consentono la lavorazione di precisione in campo grazie all’utilizzo di elettronica, sensori e gestione computerizzata delle logiche di controllo; sono, inoltre, inclusi dispositivi e macchine di supporto quali, ad esempio, sistemi di sensori in campo, stazioni meteo e droni), strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi (es. carrelli elevatori, sollevatori, carriponte, gru mobili, gru a portale), dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati (es. manipolatori industriali, sistemi di pallettizzazione e dispositivi pick and place), AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio sistemi attivi come RFID, sistemi passivi come ad esempio QR code, visori e sistemi di visione e meccatronici). Si precisa che l’espressione “macchine motrici” non include i veicoli ai sensi della definizione di cui all’art. 1 della Direttiva 70/156/CEE;
  12. magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica. Si intendono, per esempio, magazzini automatici asserviti da traslo-elevatori o mini-loaders e software WMS per la gestione delle missioni in/out; i sistemi di selezionamento, prelievo e deposito automatico controllati da software di gestione e/o il controllo delle scorte e dei punti di riordino.

 

Quali requisiti?

Le macchine in questione, oltre a rientrare in una delle categorie indicate, devo soddisfare cinque requisiti obbligatori. Il particolare tali macchine, oltre a essere controllate da sistemi elettronici, devo essere interconnesse, ovvero in grado scambiare informazioni con il gestionale aziendale, e connesse automaticamente con il resto della catena produttiva. A questo si aggiunge la necessità di poter essere utilizzate agevolmente dagli operatori e rispettose delle norme di sicurezza.

A questo si aggiunge la necessità di rispettare due dei tre seguenti requisiti: poter essere gestite e manutenute da remoto, essere opportunamente sensorizzate e avere il cosiddetto gemello digitale. In questo ambito, un ruolo fondamentale è quello delle perizia (redatta un perito o da un ingegnere iscritto al relativo albo), chiamato a verificare il rispetto di quanto previsto dalla normativa.

In particolare la perizia deve contenere:

– Classificazione del bene in una delle voci dell’allegato A o B. A questi fini è opportuno indicare l’allegato in cui il bene è ricompreso e il punto specifico nonché, nel caso si tratti di bene materiale cui all’allegato A, anche il gruppo di appartenenza (I di 12 punti, II di 9, III di 4);

– Verifica delle caratteristiche tecnologiche del bene ai fini della rispondenza ai requisiti richiesti dalla disciplina (e dipendenti dalla tipologia in base all’appartenenza dei punti cui agli allegati A e B);

– Verifica del requisito della interconnessione con specificazione delle modalità e data dell’avvenuto riscontro della stessa;

– Rinvio all’analisi tecnica redatta in maniera confidenziale dal professionista o dall’ente a corredo della perizia o dell’attestato e custodita presso la sede dell’impresa beneficiaria dell’agevolazione.

di Massimiliano Cassinelli
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