8 Aprile 2019

LEGGE DI BILANCIO 2019

Fisco

di Walter Moro
Commercialista, consulente fiscale dell’Ordine

Con la Legge 30.12.2018 n. 145 è stata emanata la “Legge di Bilancio 2019” in vigore dal 1° Gennaio.

In materia fiscale, una buona parte della manovra è riservata all’introduzione della flat tax per i soli lavoratori autonomi (estensione del regime forfetario). Sono poi riproposte o prorogate misure già utilizzate in anni precedenti (rivalutazioni fiscali, detrazioni per lavori su immobili) e inserite alcune nuove (cedolare secca, sanatoria cartelle esattoriali per persone fisiche).

 

Regime forfetario L. 190/2014: estensione ambito di applicazione

Dall’1.1.2019 possono accedere al regime le persone fisiche con ricavi e compensi non superiori, nell’anno precedente, a € 65.000. Sono, invece, rimossi i limiti connessi al sostenimento di spese per lavoro dipendente (€ 5.000) e per beni strumentali (€ 20.000), i quali non devono più essere considerati ai fini dell’accesso e della permanenza nel regime dal 2019.

Non possono utilizzare il regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività:

  • partecipano a società di persone, imprese familiari o associazioni professionali (art. 5 del TUIR);
  • controllano, direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

Inoltre non possono utilizzare il regime le persone fisiche la cui attività d’impresa o di lavoro autonomo sia esercitata, prevalentemente, nei confronti di datori di lavoro, o soggetti direttamente o indirettamente ad essi riconducibili, con i quali sono in corso rapporti di lavoro oppure erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.

 

Regime forfetario L. 190/2014: passaggio dai Regimi ordinario e semplificato; implicazioni con il Regime di vantaggio D.L. 98/2011

L’accesso al regime forfetario per i soggetti in attività che provengono dal regime ordinario o da quello di vantaggio non richiede alcuna comunicazione particolare.

Solo per i soggetti che avviano una nuova attività nel 2019 permane l’obbligo di segnalare l’adesione al regime nella comunicazione di inizio attività (modello AA9/12, casella “Regime fiscale agevolato”, codice 2).

Per i soggetti che provengono dal regime di contabilità semplificata, il passaggio al forfetario può avvenire anche nel caso in cui, nel 2018, l’applicazione di tale regime fosse stata opzionale (art. 1 comma 70 della L. 190/2014), ossia esercitata ancorché si possedessero i requisiti per il forfetario (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 14 settembre 2018 n. 64 con specifico riferimento alle imprese minori, ma il chiarimento sembrerebbe ugualmente applicabile ai professionisti). In ogni caso, l’accesso al regime forfetario dal 2019 potrebbe comunque ammettersi in forza dell’art. 1 del DPR 442/97, che consente la variazione dell’opzione e della revoca di un regime nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative.

 

Escludendo gli adempimenti da effettuare in occasione della dichiarazione IVA 2019, la prima cosa cui prestare attenzione è la fatturazione che, nel forfetario, deve avvenire:

  • senza addebito dell’IVA, con la dicitura “Operazione in franchigia da IVA ai sensi dell’art. 1 co. 54 – 88 della L. 23.12.2014 n. 190”;
  • assolvendo l’imposta di bollo di € 2,00, se la fattura è di importo superiore a € 77,47;
  • senza esposizione delle ritenute a titolo d’acconto, con indicazione separata o in calce alla medesima fattura, che trattasi di “corrispettivo non soggetto a ritenuta d’acconto in quanto assoggettato ad imposta sostitutiva ex art. 1 co. 67 della L. 23.12.2014 n. 190” (indicazione non necessaria per la fattura emessa nei confronti del privato).

Tali accorgimenti hanno minor impatto per i soggetti che provengono dal regime di vantaggio (D.L. 98/2011), per i quali, fino al 2018, valevano regole similari, mentre assumono particolare importanza in caso di passaggio dal regime ordinario.

Si ricorda, infatti, che l’eventuale addebito dell’IVA in fattura comporta, in ogni caso, la necessità di correggere l’errore con l’emissione di una nota di variazione e, ad alcune condizioni, può compromettere l’utilizzo del regime di favore qualora, ad esempio, determini la liquidazione e il versamento dell’imposta.

 

Per i soggetti che provengono dal regime di vantaggio, nel passaggio al forfetario, occorre valutare la possibilità di usufruire dell’aliquota d’imposta al 5% per l’ultimo anno del quinquennio dall’inizio dell’attività (ipotesi riservata a coloro che hanno scelto il regime di vantaggio nel 2015).

L’art. 1 comma 87 della L. 190/2014 fa riferimento ai soggetti che si avvalgono del regime di vantaggio “nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014”, ma la circolare Agenzia delle Entrate n. 10/2016 (punto 3.1.2, ultimo periodo) ha, di fatto, esteso l’operatività della norma anche in favore di chi ha applicato per la prima volta tale regime nel 2015.

Recentemente, la risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 72/2018 (per un caso di inizio attività nel 2014) ha riconosciuto la possibilità di usufruire del 5% per l’ultimo anno nel passaggio, avvenuto nel 2018, dal regime di vantaggio al forfetario. Analogo chiarimento, adeguato temporalmente, dovrebbe valere anche per chi ha avuto accesso al regime di vantaggio nel 2015, assumendo che anche per essi sia applicabile l’art. 1 comma 87 della L. 190/2014.

Sotto un diverso profilo, laddove più conveniente, resta confermata la possibilità di permanere nel regime di vantaggio per l’ultimo anno del quinquennio agevolato, oppure anche oltre e fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.

 

Nuovo regime per ricavi/compensi sino a € 100.000

A decorrere dal 1.1.2020 viene istituita un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle relative addizionali regionale e comunale e dell’IRAP, pari al 20% sui redditi d’impresa e di lavoro autonomo delle persone fisiche. Il regime è fruibile dai soggetti che hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi nell’intervallo tra € 65.001 ed € 100.000, nel periodo d’imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione. Il limite può essere ragguagliato ad anno.

Si viene così a creare un nuovo regime contabile/fiscale specifico per questa nuova categoria di contribuenti, che presenta le seguenti caratteristiche:

  • le condizioni che consentono e/o precludono l’utilizzo del nuovo regime sono analoghe a quelle previste per il regime forfetario ex L. 190/2014,
  • determinazione del reddito con modalità ordinaria (compensi meno costi documentati secondo le regole del TUIR),
  • tassazione del reddito netto con imposta sostitutiva del 20%, ma esclusione dei compensi dalla ritenuta d’acconto 20%,
  • esclusione da applicazione dell’IVA (tuttavia obbligo di fatturazione elettronica),
  • esonero dalla qualifica di sostituto d’imposta, sia per i compensi erogati a terzi che per i redditi dell’eventuale personale dipendente.

 

Riporto delle perdite fiscali per i soggetti IRPEF

E’ stato modificato il regime fiscale delle perdite dei soggetti IRPEF (art. 8 del TUIR) equiparando il trattamento delle perdite d’impresa in contabilità semplificata e ordinaria, con la conseguente previsione di scomputo delle perdite dal solo reddito d’impresa; le eccedenze di perdite di ciascun anno sono portate a riduzione dei redditi dei periodi d’imposta successivi limitatamente all’80% di questi ultimi, per l’intero importo che trova capienza in essi, senza limitazioni temporali.

Le modifiche operano con effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017 (vale a dire, dal periodo d’imposta 2018).

 

Definizione dei ruoli per omesso versamento (persone fisiche)

Viene offerta una sanatoria dei ruoli derivanti da omesso versamento di imposte e contributi dichiarati da parte di persone fisiche che presentano un indice ISEE su base familiare non superiore a € 20.000.

Lo stralcio del debito si applica corrispondendo:

  • il 16% dell’imposta e altri interessi, se l’ISEE è fino a € 8.500;
  • il 20% dell’imposta e altri interessi, se l’ISEE è superiore a € 8.500 e fino a € 12.500;
  • il 35% dell’imposta e altri interessi, se l’ISEE è superiore a € 12.500 e fino a € 20.000.

 

Sono automaticamente compresi nel saldo e stralcio i debitori per i quali è stata aperta la procedura di liquidazione di cui all’art. 14-ter della L. 3/2012 (normativa sul sovraindebitamento), in tal caso, occorre pagare solo il 10% dell’imposta e altri interessi.

 

Estromissione dell’immobile dell’imprenditore individuale – riapertura

E’ riaperta la disciplina dell’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale, che consente di fare transitare l’immobile dalla sfera imprenditoriale a quella “privata” della persona con un’imposizione pari all’8% della plusvalenza derivante dall’estromissione con la possibilità di determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dell’immobile, il suo valore catastale. Le tempistiche sono: possesso immobile 31.10.2018, effetto estromissione 01.01.2019, pagamento imposta sostitutiva 60% 30.11.2019 e 40% 16.06.2020.

 

Rivalutazione dei beni d’impresa – riapertura

E’ riaperta la disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa (immobilizzazioni materiali e immateriali, partecipazioni), che consente di iscrivere nell’attivo patrimoniale maggiori valori in relazione a tali beni dietro il versamento di un’imposta sostitutiva pari:

  • al 16%, per i beni ammortizzabili;
  • al 12%, per i beni non ammortizzabili.

La norma si applica ai beni iscritti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2017, ed è operata nel bilancio 2018.

 

Aumento della percentuale di deducibilità IRPEF/IRES dell’IMU

Viene aumentata dal 20% al 40% la percentuale di deducibilità dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, ai fini IRPEF e IRES, dell’IMU relativa agli immobili strumentali, con effetto dal 1.1.2019.

 

Rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni – riapertura

E’ riaperta la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni, detenuti al di fuori del regime di impresa.

Persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia possono rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni (agricoli ed edificabili) posseduti alla data dell’1.1.2019, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell’art. 67 co. 1 lettere da a) a c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

In particolare, viene previsto che sul valore della perizia di stima si applica:

  • l’aliquota dell’11%, per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni qualificate;
  • l’aliquota del 10%, per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non qualificate;
  • l’aliquota del 10%, per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni (agricoli o edificabili).

Il termine per la redazione della consueta perizia giurata e per il versamento dell’imposta (o della prima rata) è fissato al 30.06.2019.

 

Detrazioni IRPEF per lavori di edilizia – proroga

Vengono prorogate alle spese sostenute fino al 31.12.2019 le detrazioni per:

  • interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti;
  • interventi volti al recupero del patrimonio edilizio;
  • acquisto di mobili ed elettrodomestici (bonus mobili);
  • spese relative a “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi e la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

 

Novità in materia di cedolare secca sulle locazioni

La cedolare secca potrà trovare applicazione anche ai contratti di locazione, stipulati solo nel 2019, aventi ad oggetto immobili classificati catastalmente nella categoria catastale C/1 (“negozi o botteghe”) e di superficie non superiore a 600 metri quadrati.

Anche la “nuova” cedolare secca sulle locazioni commerciali trova applicazione ai soli contratti stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di imprese, arti o professioni.

L’aliquota è pari al 21%.

 

Redatto in data 18 Febbraio 2019

di Walter Moro
Commercialista, consulente fiscale dell’Ordine