INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITA’ FISCALE (ISA)

Fisco

di Walter Moro
Commercialista, consulente fiscale dell’Ordine

Dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2018 (presentazione dichiarazione dei redditi 2019) trovano applicazione gli ^indici sintetici di affidabilità fiscale^, cosiddetti ISA, con i quali vengono sostituiti gli istituti degli studi di settore e dei parametri contabili.

 

Riferimenti normativi e di prassi

Il D.L. 24.04.2017 n. 50, art. 9-bis comma 1-19 (convertito L. 21.06.2017 n. 96) ha introdotto il nuovo istituto.

Con i D.M. 23.3.2018 e 28.12.2018 sono stati approvati gli ISA operativi per il periodo 2018.

Il Provvedimento dell’Agenzia Entrate n. 23721 del 30.01.2019 ha approvato i modelli ISA per il 2018 e definito le modalità di acquisizione degli ulteriori dati necessari per l’applicazione.

Il D.M. 27.02.2019 ha modificato alcuni meccanismi di definizione degli ISA in tema di territorialità, indici di domanda/offerta e conseguenti modelli competitivi, andamento congiunturale.

Il Provvedimento A.E. n. 126200 del 10.05.2019 ha definito i livelli di affidabilità e relativi benefici del regime premiale, nonché le modalità di reperimento delle ulteriori informazioni necessarie.

Il software applicativo denominato “Il tuo ISA 2019” è stato pubblicato il 10.06.2019, e dal 11 Giugno sono scaricabili dal Cassetto Fiscale le ulteriori informazioni indispensabili per ottenere la concreta elaborazione degli ISA.

Sono stati resi disponibili chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia Entrate (incontro con SOGEI del 20 Giugno, risposte SOSE del 26 Giugno) e del CNDCEC (videoconferenza del 17 Luglio), nonché pubblicata una Guida esplicativa dell’Agenzia Entrate del Giugno 2019; queste informazioni, tuttavia, non sono state recepite in un documento ufficiale di prassi (Circolare).

 

Rinvio dei termini di versamento delle imposte-termine di presentazione delle dichiarazioni

In conseguenza delle tempistiche con cui sono stati resi effettivamente disponibili gli strumenti applicativi degli ISA, con il D.L. 30.04.2019 n. 34 (convertito L. 28.06.2019 n. 58 cosiddetto Decreto Crescita) è stata disposta la proroga al 30 Settembre dei termini di versamento delle imposte e contributi INPS che risultano dalle dichiarazioni dei redditi-IRAP-IVA che scadono tra il 30 Giugno ed il 30 Settembre 2019; tale proroga vale per i contribuenti che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo (e relativi soci e associati) per le quali sono stati approvati gli ISA (e che dichiarano ricavi/compensi non superiori a € 5.164.569), ancorché per il periodo d’imposta 2018 non vengano effettivamente applicati gli ISA per cause di esclusione/disapplicazione soggettive.

Si rammenta che, indipendentemente dall’applicazione degli ISA, il termine per la presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi-IRAP dall’anno 2019 è stato differito dal 30 Settembre al 30 Novembre per le persone fisiche, le società di persone e soggetti equiparati, mentre per i soggetti IRES il termine “mobile” è passato da 9 a 11 mesi dalla chiusura dell’esercizio (modifica introdotta dall’art. 4-bis del D.L. 34/2019).

 

Definizione e finalità degli ISA

Gli indici sono elaborati sulla base di analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta, acquisiti dalle dichiarazioni fiscali, da fonti informative disponibili presso l’Anagrafe tributaria, le Agenzie fiscali, l’INPS, l’Ispettorato del Lavoro e la Guardia di Finanza.

Gli ISA devono essere approvati entro il 31 Dicembre del periodo d’imposta per i quali sono applicati, sono soggetti a revisione ogni due anni e possono essere integrati entro Febbraio dell’anno successivo; ad ogni ISA sono correlate delle note metodologiche che specificano i modelli di business (MoB) e gli indicatori applicabili e il loro funzionamento rispetto allo specifico indice; in particolare per gli ISA degli ingegneri (come di altre categorie professionali) la stima è influenzata dal numero degli incarichi e dal valore minimo associato dal software mentre minor impatto hanno i costi effettivamente registrati e portati in deduzione dal reddito.

Per ciascun ISA è approvato uno specifico modello di comunicazione che costituisce parte integrante del modello Redditi 2019.

La finalità dell’istituto è quella di esprimere un giudizio di sintesi dell’affidabilità fiscale del contribuente, variabile da 1 a 10, calcolato come media aritmetica di un insieme di indicatori elementari distinti tra indicatori di affidabilità e di anomalia.

Con gli indicatori di affidabilità viene verificata l’attendibilità dei ricavi/compensi, del valore aggiunto e del reddito (rapportati alla quantità di forza-lavoro impiegata nell’attività misurata in termini di “addetti”) in base al settore di attività ed al modello organizzativo di riferimento; agli stessi viene attribuito un valore da 1 a 10.

Gli indicatori di anomalia segnalano profili contabili/gestionali atipici e incongruenze riconducibili a disallineamenti ingiustificati tra le informazioni dichiarate negli ISA, ovvero tra queste e le informazioni presenti in altre banche dati anche per diverse annualità; vengono acquisiti nel calcolo dell’ISA solo se assumono un valore negativo compreso tra 1 e 5, o pari a 1 che segnala una grave anomalia, e di conseguenza riducono il punteggio complessivo dell’ISA. Gli indicatori di anomalia riguardano sei categorie e per i professionisti misurano:

  • gestione caratteristica: corrispondenza dei compensi dichiarati rispetto a quanto risulta dalle C.U., numero delle giornate retribuite dichiarate nel modello ISA per i propri dipendenti rispetto a quanto risulta dalle relative C.U. e relativi costi, incidenza dei costi residuali rispetto al totale dei costi;
  • gestione beni strumentali: assenza di beni strumentali, incidenza degli ammortamenti (coerenza tra ammortamento e valore dei beni), incidenza dei beni acquisiti in leasing;
  • redditività: reddito negativo per più di un triennio;
  • gestione extra-caratteristica: non pare rilevante per professionisti;
  • attività non inerenti: non pare rilevante per professionisti;
  • indicatori specifici: condizioni soggettive risultanti dalla C.U. (qualità di pensionato o dipendente), anno di iscrizione in albi professionali e di inizio attività, numero di prestazioni equivalenti per addetto, numero totale incarichi risultanti da C.U..

 

Sulla base dei dati inseriti nel modello ISA e di quelli resi disponibili dall’Agenzia Entrate (che devono essere scaricati dal Cassetto fiscale) il programma propone i seguenti prospetti di calcolo:

  • indice sintetico di affidabilità, con evidenziato il risultato complessivo e quello dei singoli indicatori di affidabilità e di anomalia, nonché i relativi ricavi/compensi necessari a massimizzare il punteggio per ciascun indicatore;
  • prospetto economico, ove la situazione è riclassificata per margini intermedi con evidenza di: valore aggiunto, margine operativo lordo, reddito operativo, risultato ordinario e reddito fiscale e per ciascuno il relativo posizionamento rispetto agli indicatori;
  • probabilità di assegnazione ai MoB (analoghi ai cluster degli studi di settore);
  • prospetto IVA ove viene determinata la maggiore imposta nel caso di adeguamento.

Il contribuente può indicare nella dichiarazione dei redditi ulteriori componenti positivi al fine di migliorare il proprio profilo di affidabilità; in questo caso tali componenti rilevano per la determinazione ai fini IRPEF/IRES-IRAP ed altresì ai fini IVA (che dovrà essere versata utilizzando il codice tributo 6494), mentre non generano applicazione di sanzioni e interessi (né di altre maggiorazioni quali il 3% che si applicava con gli studi di settore) purché le maggiori imposte siano versate entro il termine ordinario. La misura dell’adeguamento è a discrezione del contribuente il quale potrà valutare la convenienza derivante dal raggiungimento di un determinato punteggio in base alle soglie definite dal ^regime premiale^ che per il 2018 assumono i seguenti valori:

  • punteggio minimo 8: esonero da visto di conformità per compensazione di crediti (IVA sino a € 50.000 e IRPEF/IRES-IRAP sino a € 20.000);
  • punteggio minimo 8: esonero da visto di conformità e prestazione garanzia per rimborsi IVA (sino a € 50.000);
  • punteggio minimo 9: esonero dalla disciplina delle società non operative e in perdita sistemica;
  • punteggio minimo 8,5: esclusione dagli accertamenti basati su presunzioni semplici (cosiddetti accertamenti analitico-induttivi-presuntivi ex artt. 39 comma 1 lett. d DPR 600/73 e 54 comma 2 DPR 633/72);
  • punteggio minimo 8: riduzione di un anno del termine di accertamento (dal periodo d’imposta 2016 il termine di accertamento scade al 31 Dicembre del quinto anno da quello di presentazione), quindi per il 2018 il beneficio porta il termine al 31.12.2023;
  • punteggio minimo 9: esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo (applicabile sulla base di incrementi patrimoniali e di indici di spesa qualora il reddito accertabile sia pari almeno al 121% rispetto al dichiarato).

Si rammenta che il visto di conformità è necessario per l’utilizzo in compensazione di crediti IRPEF/IRES-IRAP-IVA di importo superiore ad € 5.000/anno per ciascuna imposta.

 

Il livello di affidabilità è considerato altresì per definire specifiche strategie di controllo basate su analisi di rischio di evasione fiscale, per le quali l’Agenzia tiene conto di un livello di affidabilità minore o uguale a 6 purché correlato ad altre informazioni presenti nell’Archivio dell’Anagrafe tributaria. Il punteggio compreso tra 6,1 e 7,99 comporterebbe l’esclusione dalle liste di controllo e dal regime premiale, riservato quest’ultimo a titolo pieno con i punteggi di 9 e 10 ed a titolo parziale con il punteggio di 8.

 

Per la compilazione ed elaborazione dell’ISA il contribuente deve inserire una serie di dati relativi alla propria attività (analisi dei compensi per tipologia di incarico, dati contabili del quadro RE, personale dipendente/collaboratori utilizzati, unità locale utilizzata) analogamente a quanto faceva per gli studi di settore; inoltre dovrà prelevare dal proprio Cassetto fiscale con una apposita funzione automatica i dati ivi registrati (tra i quali: reddito degli ultimi sette anni, condizione di pensionato o lavoratore dipendente, anno di inizio attività, compensi percepiti 2018 e numero incarichi certificati nelle CU, canoni di locazione immobiliare).

Da una prima esperienza di compilazione del modello per la categoria degli ingegneri (modelli ^AK02U attività degli studi di ingegneria^ e ^AK23U servizi di ingegneria integrata^) si rileva una particolare sensibilità del meccanismo di calcolo degli indici riferita alla grandezza degli ^addetti^ che viene determinata pari a 1 per ciascun professionista/socio dell’attività al quale si sommano i lavoratori dipendenti e collaboratori misurati in termini di giornate retribuite rilevate dal quadro A.

 

Cause di esclusione

Le cause di esclusione dall’applicazione degli ISA per i professionisti possono riguardare:

  • inizio attività nel periodo d’imposta (codice 1) o cessazione (codice 2)
  • ricavi/compensi superiori a € 5.164.569 (codice 3)
  • periodo non normale di svolgimento dell’attività (codice 4), per il quale si può fare riferimento all’elenco allegato al modello, nel caso di cause diverse è bene farne segnalazione del campo ^note aggiuntive^ del modello
  • determinazione del reddito con metodi forfetari (codice 5), compresi il ^regime forfetario L. 190/20014^ e il ^regime di vantaggio DL 98/20311^
  • classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista nel modello ISA approvato per l’attività esercitata (codice 6).

 

Redatto in data 1° Agosto 2019

di Walter Moro
Commercialista, consulente fiscale dell’Ordine