CREDITO IMPOSTA SPESE SANIFICAZIONE PERIODO GIUGNO/AGOSTO 2021

CREDITO IMPOSTA SPESE SANIFICAZIONE PERIODO GIUGNO/AGOSTO 2021

Fisco

di Walter Moro
Commercialista, consulente fiscale dell’Ordine

Il giorno 4 Novembre scade il termine per l’invio all’Agenzia delle entrate della comunicazione dell’ammontare delle spese di sanificazione e acquisto DPI sostenute, per l’ottenimento del credito d’imposta introdotto dall’articolo 32 D.L. 73/2021 (c.d. “Bonus sanificazioni”).

La comunicazione, le cui modalità e termini di invio sono definiti con provvedimento del Direttore delle Entrate n. 191910 del 15.07.2021, è adempimento a cui è subordinata la fruizione del credito d’imposta, in quanto necessario ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito dalla norma istitutiva in 200 milioni di euro.

Si ricorda che il credito spetta nella misura del 30% delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, nel rispetto del duplice limite:

  • euro 60.000 di credito per beneficiario;
  • 200 milioni di euro di spesa complessiva.

L’ammontare del 30% delle spese sostenute è dunque un importo teorico da riparametrare alla percentuale massima di credito fruibile, che verrà determinata dall’Agenzia delle entrate in ragione dei crediti validamente comunicati rispetto al limite di spesa complessivo e resa nota con apposito provvedimento entro il 12.11.2021.

Fra le spese ammissibili è possibile individuare le seguenti categorie:

  • le spese di sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  • le spese di somministrazione di tamponi;
  • le spese per l’acquisto di DPI, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • le spese di acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • le spese di acquisto di dispositivi di sicurezza quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, incluse le eventuali spese di installazione;
  • le spese di acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

 

Como, 28 Ottobre 2021                                 Dott. Walter Moro

 

di Walter Moro
Commercialista, consulente fiscale dell’Ordine