Il Decreto Fiscale 146 del 21.10.2021

Il Decreto Fiscale 146 del 21.10.2021

Fisco

Walter Moro
Commercialista, consulente fiscale dell’Ordine

D.L. 146 DEL 21.10.2021 ^DECRETO FISCALE^

Con il DL 21.10.2021 n. 146 (c.d. “decreto fiscale”) sono state emanate ulteriori misure urgenti in materia economica e fiscale e di tutela del lavoro.

Dilazione dei ruoli

Il decreto introduce alcune agevolazioni per le dilazioni in essere all’8.3.2020, la cui comprensione richiede una trattazione unitaria dell’argomento.

Trattasi della dilazione disciplinata dall’art. 19 del DPR 602/73.

In base alla disciplina generale, per quanto rileva ai nostri fini:

  • la dilazione viene concessa senza dimostrare la temporanea difficoltà finanziaria per debiti di importo sino a 60.000,00 euro;
  • la decadenza si verifica con il mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive;
  • se si è decaduti, la riammissione può avvenire solo se si pagano, in unica soluzione, le rate scadute.

Dilazioni in essere all’8.3.2020

Per le dilazioni in essere all’8.3.2020, grazie al DL 146/2021, la decadenza si verifica con il mancato pagamento di 18 rate, anche non consecutive.

Relativamente a tali dilazioni, va detto che, in ragione delle diverse proroghe disposte dalla legislazione emergenziale, le rate sono state sospese dall’8.3.2020 al 31.8.2021.

Queste rate vanno pagate in unica soluzione entro il 31.10.2021 (in sostanza ai debitori è stato concesso un mese in più, posto che prima del DL 146/2021 la scadenza era al 30.9.2021).

dilazioni decadute all’8.3.2020

Coloro i quali, all’8.3.2020, erano decaduti da una dilazione dei ruoli, possono essere riammessi senza la necessità di pagare le rate scadute se presentano domanda entro il 31.12.2021.

La decadenza si verifica con il mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive.

Dilazioni domandate dopo l’8.3.2020

Le dilazioni chieste dopo l’8.3.2020, in base alle FAQ pubblicate da Agenzia delle Entrate-Riscossione in data 22.10.2021, continuano ad avere come termine di pagamento il 30.9.2021 (si rammenta che sono state sospese le rate con scadenza dall’8.3.2020 al 31.8.2021).

Inoltre, la decadenza si verifica con il mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive.

Dilazioni domandate dal 30.11.2020 al 31.12.2021

Per le domande di dilazione presentate dal 30.11.2020 al 31.12.2021:

  • la dilazione viene concessa senza dimostrare la temporanea difficoltà finanziaria per debiti di importo sino a 100.000,00 euro;
  • la decadenza si verifica con il mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive.

Rottamazione dei ruoli e saldo e stralcio degli omessi pagamenti – proroga delle rate

Le rate da rottamazione dei ruoli, nonché quelle relative al saldo e stralcio degli omessi pagamenti, scadute nel corso del 2020 e del 2021, vanno pagate, in unica soluzione, entro il 30.11.2021.

Rimane ferma la tolleranza dei cinque giorni di ritardo.

Ove, in assenza di ulteriori proroghe, il pagamento venisse eseguito tardi o in maniera insufficiente, riemerge il debito a titolo di sanzioni e interessi, e, nel caso del saldo e stralcio, anche la quota capitale che era stata stralciata.

Il carico, inoltre, non potrà beneficiare di alcuna rateazione.

 

Prima del DL 146/2021, le rate andavano invece pagate:

  • entro il 31.7.2021, per quelle in scadenza il 28.2.2020 e il 31.3.2020;
  • entro il 31.8.2021, per quella in scadenza il 31.5.2020;
  • entro il 30.9.2021, per quella in scadenza il 31.7.2020;
  • entro il 31.10.2021, per quella in scadenza il 30.11.2020;
  • entro il 30.11.2021, per quelle in scadenza il 28.2.2021, il 31.3.2021, il 31.5.2021 e il 31.7.2021.

Cartelle di pagamento notificate dall’1.9.2021 al 31.12.2021 – termini di pagamento

Le cartelle di pagamento notificate dall’1.9.2021 al 31.12.2021 vanno pagate entro 150 giorni dalla data di notifica, e non entro i consueti 60 giorni.

Sembra corretto avere riguardo al giorno in cui la notifica si perfeziona nei confronti del debitore, e non al giorno, antecedente, in cui si perfeziona nei confronti dell’Agente della Riscossione.

Nel predetto lasso temporale di 150 giorni, di conseguenza, il debitore non è considerato inadempiente, dunque non possono essere attivate azioni esecutive e cautelari e non decorrono gli interessi di mora.

Il termine per il ricorso, di 60 giorni, non viene prorogato.

 

 

 

Walter Moro
Commercialista, consulente fiscale dell’Ordine