Un settore nel quale i professionisti tecnici, ed in particolare gli ingegneri, sono spesso coinvolti è quello consulenziale. In tale ambito i tecnici, forniti di particolari competenze specialistiche, possono trovarsi ad intervenire per fornire qualificato supporto al proprio cliente nelle fasi istruttorie od operative di un possibile contenzioso legale, o finanche per assistere, in qualità di ausiliario, il giudice che dovrà formulare un giudizio sulla specifica vertenza approdata in Tribunale.
A seconda del ruolo, il Tecnico può quindi assumere la veste di Consulente Tecnico di Parte (CTP) o di Consulente Tecnico di Ufficio (CTU), dovendo fornire, indipendentemente dal ruolo, la propria interpretazione dei fatti da esporsi in una esaustiva relazione la quale, oltre a non lasciare spazio ad ambiguità o dubbi, deve risultare comprensibile a tutti e non solo ai tecnici.
Al Consulente Tecnico di Parte (CTP), compete il compito di sostenere la parte ed il suo difensore nella comprensione e valutazione degli aspetti tecnici afferenti allo specifico caso senza peraltro trascurare la valutazione delle possibili strategie operative che possono comprendere, oltre alle tipiche procedure giudiziarie da gestirsi nell’ambito del Tribunale, anche le possibili pratiche per la Risoluzione Alternativa della Controversia (c.d. ADR: Alternative Dispute Resolution). Le procedure alternative, sostanzialmente inquadrabili nella conciliazione, mediazione ed arbitrato, si collocano a pieno titolo nel contesto delle iniziative finalizzate a ridurre il carico di lavoro delle aule giudiziarie ed a favorire il processo di riavvicinamento delle parti in lite che, in alcuni casi, sono direttamente coinvolte per individuare la soluzione per loro più soddisfacente. Ciò grazie alla peculiarità di alcune pratiche per la Risoluzione Alternativa della Controversia, che permettono di dirimere il contenzioso secondo il principio dell’equità anziché secondo il più stringente principio del diritto.
Al Consulente Tecnico di Ufficio (CTU), che è un Ausiliario del Giudice proprio perché è di ausilio per il Giudice nella soluzione di questioni prettamente tecniche che esulano dalle specifiche competenze del Magistrato (per esempio nel settore dell’ingegneria, in campo medico, contabile, ecc.), compete il compito di compiere le indagini ed eseguire tutti gli accertamenti tecnici che gli sono stati richiesti attraverso gli specifici quesiti, e dopo che il Consulente abbia reso il giuramento di rito.
La puntuale conoscenza del quadro giurisprudenziale e delle regole processuali è fondamentale essendo imprescindibile che le dettagliate risultanze tecnico-scientifiche siano esposte al Giudice nel rispetto dei prescritti vincoli formali onde consentirgli di esprimere la propria decisione secondo il principio del diritto.
A tale proposito è opportuno sottolineare che le decisioni dei Giudici avvengono secondo i principi del diritto e non secondo i principi dell’equità.
Ciò trova conferma nell’articolo 113 del c.p.c. il quale afferma testualmente che “Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità”.
Il ricorso al criterio dell’equità è talvolta ammesso dalla legge che permette al Giudice (Giudice di Pace o Arbitro) di esprimere una decisione svincolata dall’applicazione di una norma derivante dal diritto, ed elaborata invece in modo buono e giusto secondo coscienza.
Va altresì menzionata, per completezza di trattazione, la possibilità che sia nominato un Consulente Tecnico di Ufficio nell’ambito di un procedimento di mediazione.
In questa circostanza il CTU elabora la propria relazione riscontrando puntualmente lo specifico quesito formulato nell’ambito della procedura. La mediazione può quindi concludersi con un autonomo accordo tra le parti svincolato dalle norme del diritto. In caso di fallimento della mediazione, previo il consenso di tutte le parti, la relazione del CTU può invece essere introdotta in un convenzionale procedimento davanti al tribunale sottostando quindi alle norme del diritto.
Indipendentemente dal ruolo, al fine di garantire la più efficace sinergia tra tecnici, avvocati, e magistrati, indispensabile per una migliore amministrazione della giustizia e per favorire una più diffusa legalità, è imprescindibile che la specifica preparazione professionale del Consulente Tecnico sia integrata da una basilare formazione giuridica sulle metodologie che governano la gestione dei procedimenti giudiziari.
L’Ingegnere, indipendentemente dalla sua area operativa, deve migliorare costantemente le proprie conoscenze per mantenere le proprie capacità professionali ad un livello adeguato allo sviluppo della tecnologia, della legislazione, e dello stato dell’arte della cultura professionale.
Inoltre, deve costantemente aggiornare le proprie competenze professionali seguendo i percorsi di formazione professionale continua così come previsto dalla legge.
Nella consapevolezza dell’importanza e della delicatezza del ruolo sociale dei Consulenti Tecnici, i vari Ordini Professionali hanno da tempo avviato svariate iniziative finalizzate al perfezionamento di tale professionalità, sia attraverso l’analisi delle variegate tipologie specialistiche e delle relative casistiche operative, sia attraverso la somministrazione di specifici eventi formativi.
L’Ordine degli Ingegneri di Como, nell’ottica di favorire l’inserimento dei propri iscritti nella delicata attività delle Consulenze Tecniche di Ufficio, ad integrazione dei convenzionali percorsi formativi, ha recentemente definito un protocollo operativo finalizzato a regolamentare la pratica facoltativa di tirocinio per i CTU.
L’innovativa iniziativa, sottoposta all’esame del Tribunale di Como, è stata da questo giudicata “assolutamente apprezzabile e positiva”, essendo stata peraltro rappresentata l’opportunità che i nominativi dei partecipanti al tirocinio vengano comunicati anche al Tribunale per le valutazioni di competenza. È pertanto previsto che a breve, dopo la raccolta delle adesioni, la procedura sarà immediatamente operativa.
Pietro Tripodi