Con il DM 13.12.2021, pubblicato sulla G.U. 15.12.2021 n. 297, il tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c. è stato aumentato dallo 0,01% all’1,25% in ragione d’anno.
Il nuovo tasso di interesse legale dell’1,25% si applica dall’1.1.2022.
La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali e contributive.
La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali.
Ravvedimento operoso
L’incremento del tasso di interesse legale comporta l’aumento degli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472.
Il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro rata
temporis, ed è quindi pari:
Rateazione delle somme dovute in seguito all’adesione a istituti deflativi del contenzioso
L’aumento all’1,25% del tasso di interesse legale rileva anche in caso di opzione per il versamento rateale delle somme dovute per effetto dei seguenti istituti deflativi del contenzioso:
In relazione all’accertamento con adesione, la circ. Agenzia delle Entrate 21.6.2011 n. 28 (§ 2.16) ha precisato che la misura del tasso legale deve essere determinata con riferimento all’anno in cui viene perfezionato l’atto di adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi.
Rateazione imposta sostitutiva per la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni
L’aumento del tasso legale all’1,25% non rileva invece in relazione alla rateizzazione dell’imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 5 e 7 della L. 28.12.2001 n. 448 (Finanziaria 2002) e successive modifiche ed integrazioni.
In tal caso gli interessi dovuti per la rateizzazione rimangono fermi al 3%, in quanto tale misura non è collegata al tasso legale.
Adeguamento dei coefficienti dell’usufrutto e delle rendite ai fini delle imposte indirette
Con un successivo DM saranno adeguati al nuovo tasso di interesse legale dell’1,25% i coefficienti per la determinazione del valore, ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria, catastale, di successione e donazione:
I nuovi coefficienti si applicheranno agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi e alle donazioni fatte, a decorrere dall’1.1.2022.
La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per
l’omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’art. 116 della L. 23.12.2000 n. 388 (Finanziaria 2001).
In caso di omesso o ritardato versamento di contributi, infatti, le sanzioni civili possono essere ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale, quindi all’1,25% dall’1.1.2022, in caso di: