LEGGE 324/2021 ^RIFORMA DELL’IRPEF – MODIFICA DEGLI SCAGLIONI, DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI D’IMPOSTA PER TIPOLOGIE REDDITUALI – MODIFICHE AL “TRATTAMENTO INTEGRATIVO DELLA RETRIBUZIONE”^
La Legge 30.12.2021 n. 234 “legge di bilancio 2022”, ha introdotto una riforma dell’IRPEF allo scopo di ridurre il c.d. “cuneo fiscale” e l’imposizione fiscale, che prevede:
Nuovi scaglioni di reddito imponibile e aliquote IRPEF
Ai sensi del nuovo art. 11 co. 1 del TUIR, le aliquote IRPEF applicabili agli scaglioni di reddito imponibile si riducono da 5 a 4, così articolate:
fino a 15.000 euro 23%;
oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro 25%;
oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro 35%;
oltre 50.000 euro 43%.
In precedenza, invece, le aliquote IRPEF erano così articolate:
fino a 15.000 euro 23%;
oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro 27%;
oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro 38%;
oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro 41%;
oltre 75.000 euro 43%.
Modifiche alle detrazioni d’imposta per tipologie reddituali
Vengono modificate le detrazioni d’imposta per tipologie reddituali, di cui all’art. 13 del TUIR, mantenendo la precedente suddivisione relativa:
Viene abrogata l’ulteriore detrazione IRPEF prevista dall’art. 2 del DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 40.000 euro, in quanto “assorbita” dalle nuove detrazioni di cui all’art. 13 del TUIR.
Modifiche al “trattamento integrativo della retribuzione”
A seguito della suddetta riforma dell’IRPEF, viene modificata la disciplina del “trattamento integrativo della retribuzione” previsto dall’art. 1 del DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati (c.d. “bonus di 100 euro al mese”).
Il limite di reddito complessivo per poter beneficiare del “trattamento integrativo della retribuzione” viene ridotto, in generale, da 28.000 a 15.000 euro.
Per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 15.000 ma non a 28.000 euro, viene invece introdotta una particolare “clausola di salvaguardia” al fine di tutelare situazioni di “incapienza”; il “trattamento integrativo della retribuzione” viene infatti riconosciuto per un ammontare:
Decorrenza delle nuove disposizioni
Le nuove disposizioni in materia di IRPEF sono entrate in vigore l’1.1.2022 e si applicano quindi a decorrere dal periodo d’imposta 2022 (modello 730/2023 o REDDITI PF 2023).
Per il periodo d’imposta 2021 (modello 730/2022 o REDDITI PF 2022) restano applicabili le precedenti disposizioni.
Effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati
Le nuove disposizioni in materia di IRPEF sono già applicabili in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati relativi al periodo d’imposta 2022, ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR 600/73.
Como, 27 Gennaio 2022 Dott. Walter Moro