Fisco: ecco alcune informazioni utili per gli iscritti

Fisco: ecco alcune informazioni utili per gli iscritti

Fisco

di Walter Moro
Commercialista, consulente fiscale dell’Ordine

DISPOSIZIONI DEL MESE DI AGOSTO 2022

 

Tenuta di libri e registri contabili con sistemi informatici – Conservazione – conversione del DL 73/2022 (c.d. DL “Semplificazioni fiscali”)

La legge di conversione del DL 73/2022 modifica l’art. 7 co. 4-quater del DL 357/94, realizzando l’effettivo superamento dell’obbligo di stampa e di conservazione elettronica annuale dei registri contabili tenuti con sistemi elettronici.

La norma dispone che la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se, in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza. Ciò in deroga al precedente co. 4-ter del medesimo articolo che impone, invece, la stampa dei registri “meccanografici” entro tre mesi da quello per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Con le modifiche approvate viene precisato che la disposizione riguarda non solo la tenuta, ma anche “la conservazione”. Inoltre, la regolarità dei registri è riconosciuta non solo in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, ma anche “di conservazione sostitutiva digitale”.

Per effetto delle modifiche, sarà sufficiente tenere aggiornati i libri e le scritture contabili su supporto informatico e stamparli soltanto all’atto di eventuali richieste da parte dell’Amministrazione finanziaria in sede di controllo (comunicato stampa CNDCEC 27.7.2022).

L’emendamento alla Legge di conversione del DL 73/2022 integra l’art. 7 co. 4-quater del DL 357/94, norma che esonera dalla stampa entro i termini di legge dei registri contabili tenuti con sistemi elettronici su qualsiasi supporto, a condizione che in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi risultino aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengano stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza.

L’emendamento integra la disposizione prevedendo che le stessa riguarda non solo la tenuta, ma anche “la conservazione” e che la regolarità dei registri è riconosciuta non solo in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, ma anche “di conservazione sostitutiva digitale”.

 

Tracciabilità di incassi e pagamenti superiori a 500,00 euro – Riduzione di due anni dei termini di accertamento – Condizioni

Con le risposte a interpello 2.8.2022 n. 404 e 29.8.2022 n. 438, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle condizioni per beneficiare della riduzione di due anni dei termini di accertamento ai fini dell’IVA e delle imposte sui redditi prevista dall’art. 3 del DLgs. 127/2015.

Si ricorda che, tra i requisiti essenziali per fruire dell’agevolazione, vi è la circostanza che il soggetto passivo:

  • garantisca la tracciabilità di tutti i pagamenti ricevuti ed effettuati per operazioni di ammontare superiore a 500,00 euro, mediante uno degli strumenti tracciabili individuati dall’art. 3 del DM 4.8.2016 (bonifico bancario o postale, carta di debito o carta di credito, assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità);
  • documenti le operazioni mediante fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio o mediante memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015.

 

A tali requisiti si aggiungono quelli previsti dal suddetto DM 4.8.2016, tra cui la comunicazione in dichiarazione dei redditi della sussistenza di tali presupposti.

Con la risposta 404/2022, l’Agenzia delle Entrate, pur confermando la tassatività dell’elenco degli strumenti di pagamento recato dall’art. 3 del DM 4.8.2016, ha ammesso che la tracciabilità può essere garantita anche mediante RIBA e MAV, benché non contemplati dalla norma, in quanto comunque assimilabili agli strumenti ivi indicati.

Con la risposta 438/2022, l’Agenzia delle Entrate, da un lato, ha ribadito che ai fini dell’agevolazione non rileva la modalità di documentazione delle operazioni di acquisto (che possono quindi essere certificate anche in modalità cartacea), dall’altro, ha confermato che le operazioni attive devono essere documentate con fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio o documento commerciale, e che ciò vale anche per i soggetti che beneficino eventualmente dell’esonero dagli obblighi certificativi, come nel caso delle c.d. “vendite per corrispondenza” (si veda al riguardo anche la risposta a interpello 11.5.2021 n. 331).

 

Dichiarazione IMU/IMPi – Nuovo modello – Approvazione (DM 29.7.2022)

Sul sito ufficiale del Dipartimento delle finanze del MEF è stato diffuso il DM 29.7.2022 che approva il modello di dichiarazione dell’IMU, di cui all’art. 1 co. da 738 a 783 della L. 27.12.2019 n. 160, e dell’IMPI, di cui all’art. 38 del DL 124/2019, unitamente alle relative istruzioni per la compilazione e specifiche tecniche.

La dichiarazione relativa all’anno 2021, che può essere cartacea o telematica, deve essere presentata (nei casi in cui sia richiesta) entro il 31.12.2022 in quanto il termine precedentemente fissato al 30.6.2022 è stato prorogato dall’art. 35 co. 4 del DL 73/2022 (c.d. decreto “Semplificazioni fiscali”).

Rimangono comunque valide le dichiarazioni già presentate per l’anno di imposta 2021, utilizzando il “vecchio” modello di dichiarazione IMU approvato con il DM 30.10.2012, nei soli casi in cui i dati dichiarati non differiscano da quelli richiesti dal nuovo modello dichiarativo.

 

 

Como, 6 Settembre 2022                                                          Dott. Walter Moro

 

di Walter Moro
Commercialista, consulente fiscale dell’Ordine