REGIME FORFETARIO – FLAT TAX INCREMENTALE 2023 – LIMITI CONTABILITA’ SEMPLIFICATA
Norma: Legge 197 del 29.12.2022 ^Legge di Bilancio 2023^, articolo 1 comma 54-57 e 276.
Regime forfetario art. 1 co. 54 – 89 della L. 23.12.2014 n. 190.
Dal 2023 il regime viene modificato con le seguenti disposizioni:
Il limite si calcola sulla base dei ricavi e dei compensi relativi all’anno precedente, assunti applicando lo stesso criterio di computo (competenza/cassa) previsto dal regime fiscale e contabile applicato in quel periodo d’imposta. Pertanto, per accertare l’applicabilità del regime agevolato dal 2023, occorre:
Così il professionista che ha percepito entro il 31.12.2022 compensi per un ammontare complessivo di € 75.000 può applicare il regime forfetario nel 2023 poiché i compensi, anche se superiori al limite di € 65.000, sono inferiori alla nuova soglia in vigore dal 2023.
In deroga alla regola generale secondo cui la fuoriuscita dal regime si verifica dall’anno successivo a quello in cui sono persi i requisiti d’accesso e permanenza o si è verificata una causa di esclusione, viene prevista l’esclusione immediata dal regime forfetario se, in corso d’anno, i ricavi o i compensi superano la soglia di € 100.000. In tal caso:
Introduzione della “flat tax” incrementale.
Viene istituita un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, nella misura del 15%, da applicare sulla quota di reddito d’impresa o di lavoro autonomo maturato nel 2023 in eccedenza rispetto al più elevato tra quelli del triennio precedente.
L’imposta sostitutiva è operativa limitatamente all’anno 2023, nell’ambito del modello REDDITI PF 2024.
La misura interessa le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, che non hanno applicato il regime forfetario, di cui alla L. 190/2014.
La condizione di non aver applicato il regime forfetario dovrebbe valere tanto per il periodo d’imposta 2023, quanto per il triennio precedente di riferimento.
La misura non dovrebbe applicarsi ai soci di società di persone e di associazioni professionali.
La base imponibile dell’imposta sostitutiva è determinata dalla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022; questo importo deve essere decurtato di una somma pari al 5% del maggiore dei redditi del triennio. In ogni caso, la base imponibile non può essere superiore a € 40.000.
L’applicazione dell’imposta sostitutiva sul reddito incrementale 2023 è irrilevante sotto il profilo degli acconti d’imposta (IRPEF e addizionali) per il periodo d’imposta 2024. A tali fini, ipotizzando l’adozione del metodo di computo storico degli acconti, deve assumersi quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata non applicando la disposizione agevolativa.
La quota di reddito assoggettata ad imposta sostitutiva rileva ai fini della definizione del requisito reddituale per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria.
Aumento dei limiti di ricavi per la contabilità semplificata.
Vengono incrementati i limiti per l’utilizzo del regime di contabilità semplificata per imprese, di cui all’art. 18 del DPR 600/73.
A decorrere dal 2023, detto regime è adottato “naturalmente” qualora i ricavi, di cui agli artt. 57 e 85 del TUIR, non siano superiori a:
L’intervento non ha alcun rilievo per gli esercenti arti e professioni, i quali adottano “naturalmente” il regime di contabilità semplificata (fatta salva l’opzione per quella ordinaria), indipendentemente dall’ammontare dei compensi percepiti.