Si ripropone la questione riguardante i minimi tariffari in seguito all’entrata in vigore, in data 20.5.2023, della L. 49/2023 sull’“equo compenso”.
In sintesi, le grandi aziende, la Pubblica Amministrazione, le imprese bancarie ed assicurative devono corrispondere ai professionisti un compenso conforme ai parametri ministeriali, proporzionato alla quantità e qualità delle prestazioni.
È utile rammentare che il 12.8.2006 entrava in vigore la Legge n. 248 che aboliva le tariffe minime per gli iscritti agli Ordini e Collegi professionali, probabilmente per ragioni ideologiche, senza considerare l’adeguatezza della retribuzione come dispone l’art. 36 Cost.
Si poneva la questione del rispetto dell’art. 2233 c. 2 c.c. ove prevede “In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione”.
La giurisprudenza aveva però già affermato che il decoro non è più valido parametro per verificare il compenso professionale (Cons. St., n. 238/2015) e che l’art. 2233 c.c. “si indirizza, infatti, al singolo professionista, disciplinando i suoi rapporti con il cliente nell’ambito del singolo rapporto contrattuale, senza attribuire alcun potere di vigilanza agli Ordini in merito alle scelte contrattuali dei propri iscritti”.
Deve rammentarsi, per contro, che il codice deontologico degli Ingegneri, all’art. 11.3, prevede che “La misura del compenso è correlata all’importanza dell’opera e al decoro della professione ai sensi dell’art. 2233 del codice civile e deve essere resa nota al committente, comprese spese, oneri e contributi. Il compenso relativo alle prestazioni professionali di cui alla legge 21 aprile 2023 n. 49 deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi fissati dai decreti ministeriali, ai sensi dell’art. 1 della legge citata.”.
Anche in precedenza il codice deontologico (art. 4.4) richiamava l’art. 2233 c.c.
La materia era ed è certamente complessa.
Si è osservato che solo i professionisti già affermati potevano pattuire compensi oltre le abolite tariffe minime, mentre gli altri li riducevano a scapito, però, della qualità delle prestazioni, con rischi, nel settore tecnico, anche sulla sicurezza.
La nuova normativa ha disposto un riequilibrio, ma, applicandosi solo alla committenza “forte”, non pare giustificata l’esclusione per la grande parte dei professionisti.
Risulta discutibile la previsione dell’art. 5 L. 49/2023 che impone agli Ordini e Collegi professionali di adottare disposizioni deontologiche per sanzionare violazioni della legge in merito all’equo compenso, con “effetto limitato”.
La potestà disciplinare è già prevista nei vari codici deontologici, ma con estensione a tutti i professionisti nel rispetto del decoro professionale che vale per tutti.
Avv. Mario Lavatelli