LA CILA /CILAS: NUOVE PRONUNCE GIURISPRUDENZIALI
Sulla natura giuridica della CILA, estensibile ovviamente alla CILAS, il Consiglio di Stato si era espresso in sede consultiva, con la Commissione speciale, affermando che si trattasse di: “un istituto intermedio tra l’attività edilizia libera e la s.c.i.a.”, ascrivibile, al pari del secondo, nel genere della liberalizzazione delle attività private.
Pertanto, “In tali casi l’amministrazione non può che disporre degli ordinari poteri repressivi e sanzionatori dell’abuso, come peraltro implicitamente previsto dalla stessa disposizione, laddove fa salve “le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e vigente nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia””[1].
La differenza di trattamento dei due istituti si spiegherebbe, pertanto, “alla stregua dei principi di proporzionalità e di adeguatezza, tenuto conto che nella materia edilizia il legislatore ha costruito un sistema speciale, in cui il controllo dei poteri pubblici è meno invasivo qualora le attività private non determinino un significativo impatto sul territorio, secondo un modello che potrebbe essere chiamato di ‘semplificazione progressiva”, il quale implica che “l’attività assoggettata a CILA non solo è libera, come nei casi di SCIA, ma, a differenza di quest’ultima, non è sottoposta a un controllo sistematico, da espletare sulla base di procedimenti formali e di tempistiche perentorie, ma deve essere ‘soltanto’ conosciuta dall’amministrazione, affinché essa possa verificare che, effettivamente, le opere progettate importino un impatto modesto sul territorio”.
La giurisprudenza amministrativa si era prevalentemente attenuta a questa impostazione. Infatti, si riteneva inammissibile l’eventuale dichiarazione di inefficacia emessa dal Comune avverso una CILA che presentasse irregolarità. In altre parole, si sosteneva “non corretto applicare procedure inibitorie e repressive espressamente previste per la Segnalazione Certificata di Inizio Attività dall’articolo 19 L. 241/1990”[2].
In mancanza di apposite disposizioni si precisava che l’Amministrazione dovesse esercitare direttamente la potestà sanzionatoria prevista dall’art. 27 d.P.R. 380/2001, senza pronunciare la declaratoria di inefficacia della CILA stessa.
Occorre tener conto che, recentemente, il Consiglio di Stato, nella sentenza 24 aprile 2023, n. 4110, ha confermato una sua precedente pronuncia del 2021.
In contrasto con la prevalente giurisprudenza di merito, ha affermato: “Tuttavia deve rilevarsi che proprio la mancata previsione di sistematicità dei controlli rischia di tradursi in un sostanziale pregiudizio per il privato, che non vedrebbe mai stabilizzarsi la legittimità del proprio progetto, di talché la presentazione della CILA, considerata anche la modesta entità della sanzione per la sua omissione, avrebbe in sostanza l’unico effetto di attirare l’attenzione dell’amministrazione sull’intervento, esponendolo ad libitum, in caso di errore sul contesto tecnico-normativo di riferimento, alle più gravi sanzioni per l’attività totalmente abusiva, che l’ordinamento correttamente esclude quando l’amministrazione abbia omesso di esercitare i dovuti controlli ordinari di legittimità sulla SCIA o sull’istanza di permesso. Per tale ragione è da preferire la ricostruzione operata da questo Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. IV, 23 aprile 2021, n. 3275), che ha inteso mutuare in subiecta materia i principi via via consolidatisi con riferimento alla separazione tra autotutela decisoria e esecutiva in materia di s.c.i.a. o d.i.a., in particolare dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 45 del 2019. Di esse, infatti, la CILA “condivide l’intima natura giuridica”, sicché trovano applicazione i limiti di tempo e di motivazione declinati nell’art. 19, commi 3, 4, 6 bis e 6 ter della l. n. 241 del 1990, in combinato disposto con il richiamo alle “condizioni” di cui all’art. 21 novies della medesima normativa”.
Per tali motivi il Consiglio di Stato ha ritenuto di accogliere l’appello, riconoscendo legittima l’ordinanza emessa da un Comune che dichiarava l’inefficacia di una CILA. Al definitivo, la sentenza equipara la CILA alla SCIA, riconoscendo al Comune i medesimi poteri inibitori e di autotutela. La conclusione a cui è pervenuta la giurisprudenza può estendersi anche alla CILA Superbonus (CILAS) in quanto istituti aventi la medesima natura giuridica.
Ferma la breve digressione sull’evoluzione giurisprudenziale dei poteri riconosciuti all’Amministrazione in tema di CILA, potrebbe porsi il quesito di una pronuncia di inefficacia della CILA per mancata allegazione della notifica preliminare.
Al riguardo è stato precisato: “Prima dell’inizio dei lavori il committente (o il responsabile dei lavori) trasmette all’Azienda sanitaria locale, alla Direzione provinciale del lavoro (nonché qualora si tratti di lavori pubblici, al Prefetto) competenti per territorio la “notifica preliminare”, secondo lo schema riportato all’allegato XII del D.Leg.vo 81/2008”[3].
L’art. 90, comma 9, lettera c) del sopra menzionato decreto legislativo prevede che la notifica preliminare debba essere trasmessa all’Amministrazione concedente prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività.
Né il Testo Unico dell’Edilizia, né il d.lgs. 81/2008, pertanto, impongono l’allegazione della notifica preliminare in sede di presentazione della CILA/CILAS.
Il termine ultimo, infatti, viene consacrato nell’inizio dei lavori.
Tanto si osserva secondo un’interpretazione che pare ragionevole anche nel rispetto dell’interesse pubblico che non pare possa subire pregiudizio, ciò fermo restando che non si sono reperiti precedenti giurisprudenziali in punto.
Avv. Mario Lavatelli
[1] Consiglio di Stato parere n. 1784/2016.
[2] https://www.studiotecnicopagliai.it/cila-dichiarazione-inefficacia-ammissibile/
[3] De Paolis, Gallia, Cila Superbonus. Guida all’utilizzo del modello specifico per gli interventi rientranti nel Superbonus 110%, Legislazione Tecnica, 2022, p. 92.