Regime forfettario: le verifiche di fine anno

Regime forfettario: le verifiche di fine anno

Fisco

di Walter Moro
Commercialista, consulente fiscale dell’Ordine

REGIME FORFETTARIO

VERIFICHE DI FINE ANNO

 

 

Norma: art. 1, comma 54, L. 197/2022.

 

L’Agenzia Entrate ha emanato la circolare 32/E del 05.12.2023 in tema di fuoriuscita immediata in corso d’anno dal regime forfettario. Con l’occasione di trattare questo tema, si forniscono indicazioni circa le verifiche da eseguire sui dati del 2023 per valutare se il regime forfettario rimanga o meno applicabile nel successivo 2024.

 

La circolare 32/E.

Come noto, dal 1° gennaio 2023 l’aver percepito ricavi o compensi per un importo superiore al limite di € 85.000, ma comunque inferiore al limite di € 100.000, non pregiudica la permanenza nel regime forfetario nell’anno in cui avviene il superamento (del limite di € 85.000), ma comporta la fuoriuscita dall’anno successivo, con conseguente applicazione del regime ordinario. Il superamento del limite di € 100.000, invece, comporta l’immediata cessazione del regime forfetario a partire dal momento stesso del superamento. Si precisa che il superamento nel corso del 2022 del precedente limite di € 65.000, ma non anche del nuovo limite di € 85.000, consente l’ingresso nel regime già a partire dal 2023 ovvero la permanenza nel 2023 da parte di chi già lo applicava nel 2022. Resta ferma, in entrambi i casi (nuovo ingresso o permanenza nel regime), l’applicazione delle nuove regole relative al superamento in corso d’anno del limite di € 100.000, con l’immediata fuoriuscita dal regime medesimo.

Ai fini IVA, la circolare indica le modalità operative di applicazione dell’imposta e i successivi obblighi di dichiarazione, che sottostanno al principio di cassa.

Poiché la norma di riferimento considera “i ricavi o compensi percepiti”, ciò che rileva ai fini del superamento del limite di € 100.000 euro è l’incasso dei medesimi e non l’emissione della relativa fattura. Ne discende che la fattura che comporta il superamento del limite di € 100.000 in corso d’anno, se emessa contestualmente all’incasso, deve esporre l’IVA a debito. Laddove, invece, l’incasso avvenga in un momento successivo all’emissione della fattura, in linea generale, gli obblighi ai fini IVA sono assolti a partire dal momento in cui è stato incassato il corrispettivo dell’anzidetta operazione e dovrà essere, altresì, integrata la fattura alla quale l’incasso si riferisce, ancorché emessa antecedentemente all’incasso medesimo. In definitiva, l’incasso del corrispettivo che ha comportato il superamento dei € 100.000 rappresenta per il contribuente la linea di demarcazione tra la fuoriuscita dal regime forfetario e l’ingresso nel regime ordinario, con i conseguenti adempimenti ai fini IVA (come, ad esempio, le liquidazioni periodiche e la dichiarazione annuale).

A partire dall’incasso (successivo all’emissione della fattura) che comporta lo sforamento del limite di € 100.000 rientrano nel regime ordinario e devono essere fatturate con IVA:

– l’operazione che ha generato l’incasso; il contribuente deve assoggettare a imposta il corrispettivo, integrando con l’IVA il documento originariamente emesso in costanza di regime forfetario;

– tutte le altre cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, ma non ancora fatturate al momento del suddetto incasso;

– tutte le altre cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate successivamente al medesimo incasso e non ancora fatturate.

La dichiarazione IVA relativa all’anno nel quale è stata superata l’anzidetta soglia, pertanto, evidenzierà, oltre all’operazione il cui incasso ha comportato la fuoriuscita dal regime forfetario, tutte le operazioni (attive e passive) fatturate (pur essendo state effettuate in costanza di regime forfetario) successivamente all’incasso citato e tutte le operazioni (attive e passive) effettuate (e fatturate) successivamente all’incasso che ha comportato la fuoriuscita dal regime agevolato.

Rimangono, invece, nell’alveo della disciplina del regime forfetario le operazioni fatturate anteriormente all’incasso che ha comportato il superamento dei € 100.000; tali operazioni non devono, quindi, essere evidenziate nella dichiarazione annuale (relativa alla frazione di anno in cui il contribuente transita nel regime ordinario), neppure nell’ipotesi in cui il corrispettivo di tali operazioni sia incassato successivamente a quello che ha comportato il superamento del limite di € 100.000.

In ipotesi di superamento del limite di € 100.000, l’imposta sugli acquisti non detratta in costanza di regime forfetario, ai fini dell’eventuale rettifica, è indicata nella dichiarazione IVA relativa all’anno del superamento.

Ai fini della determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo, il superamento del limite di € 100.000 comporta che per detto periodo d’imposta troveranno applicazione le regole ordinarie.

In materia di ritenuta d’acconto ne discende che i compensi percepiti dal professionista ex forfetario, una volta divenuto ordinario, sono assoggettati alla ritenuta d’acconto da parte del cliente se sostituto d’imposta; così come sui compensi erogati per prestazioni professionali ricevute, il medesimo professionista è tenuto a sua volta a operare le ritenute. Posto che le ritenute sono operate all’atto del pagamento dei compensi, le stesse devono essere applicate ai compensi per le prestazioni che comportano il superamento del limite di € 100.000 percepiti e per quelle successive, ma non anche (retroattivamente) ai compensi incassati prima.

 

Verifica delle condizioni per l’applicazione del regime nel 2024.

Si richiamano ora le condizioni per l’accesso e la permanenza nel regime forfetario, onde poterne verificare l’esistenza nel 2023 ai fini della permanenza nel regime peri l 2024.

  • Ricavi o compensi

I ricavi o compensi non devono aver superato il tetto di € 85.000 nel corso del 2023. Per i forfetari (che era già tali nel 2023) il criterio da utilizzare è quello di cassa, e così anche per coloro che nel 2023 applicavano il regime semplificato di cassa senza l’opzione (art. 18, comma 5, DPR 600/73); coloro che hanno esercitato l’opzione per dare valenza al momento della registrazione della fattura assumeranno il totale dei ricavi fatturati e registrati. I contribuenti in regime ordinario nel 2023 faranno riferimento invece al criterio di competenza.

Il tetto di € 85.000 va ragguagliato ad anno per chi, nel 2023, non ha svolto l’attività per l’intero anno solare.

  • Spese per dipendenti

Le spese per personale dipendente o assimilato – comprese anche le prestazioni di lavoro dei familiari – non deve aver superato il tetto di € 20.000 annuo. Nel termine “spese” devono essere considerati anche elementi del costo del personale che non entrano nel reddito del percettore (come i contributi ed i costi per mensilità aggiuntive o TFR).

  • Partecipazioni societarie

La fattispecie che precludono il regime forfetario sono due:

  • partecipazione in società di persone: è necessario che al 1° gennaio dell’anno in corso non sia presente alcuna partecipazione in società di persone; è consentita invece la partecipazione in società semplice, sempre che da essa non si generi reddito professionale (ma reddito fondiario immobiliare o agrario). Ciò vale anche per le partecipazioni in impresa familiare.
  • partecipazione in Srl: è necessario che nel corso dell’esercizio non ricorrano congiuntamente le due condizioni a) il contribuente abbia il controllo della società e b) la società controllata eserciti attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quella del socio che intende applicare il regime forfettario (stessa sezione codice ATECO).

 

  • Effettuazione di operazioni verso il datore di lavoro

Il regime forfetario è incompatibile qualora il contribuente effettui operazioni prevalentemente con un soggetto che è stato (o è tuttora) datore di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.

  • Percezione di reddito da lavoro dipendente

Tra le cause ostative al regime forfetario vi è la percezione per un importo superiore a € 30.000 di reddito da lavoro dipendente, assimilato (si vedano le collaborazioni continuative, tra le quali i compensi degli amministratori) o da pensione. Non rilevano i redditi da lavoro dipendente soggetti a tassazione separata (tipicamente il TFR), mentre rilevano quelli assoggettati ad imposta sostitutiva (premi di risultato e simili).

 

Como, 20 Dicembre 2023                                                         Dott. Walter Moro

 

di Walter Moro
Commercialista, consulente fiscale dell’Ordine