Legge di bilancio: tutte le ultime novità in materia

Legge di bilancio: tutte le ultime novità in materia

Fisco

di Walter Moro
Commercialista, consulente fiscale dell’Ordine

LEGGE DI BILANCIO 2024

 

Norma: L. 30.12.2023 n. 213 “legge di bilancio 2024”, in vigore dall’1.1.2024.

 

  1. RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI (QUOTATE E NON QUOTATE)

Viene nuovamente prorogato il regime per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate di cui all’art. 5 della L. 448/2001, confermando la sua applicazione anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione. Inoltre, viene prorogata anche la rivalutazione dei terreni (agricoli ed edificabili) di cui all’art. 7 della L. 448/2001.

Anche per il 2024, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data dell’1.1.2024, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. a) – c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

Per rideterminare il valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni, occorrerà che, entro il 30.6.2024, un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno.

La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni per l’anno 2024 prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica del 16%, da versare per l’intero ammontare entro il 30.6.2024 oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, in tre rate annuali di pari importo scadenti il 30.6.2024, il 30.6.2025 e il 30.6.2026 (con interessi del 3% annuo).

 

  1. CESSIONI DI FABBRICATI CON INTERVENTI SUPERBONUS – PLUSVALENZA

A decorrere dall’1.1.2024, rientrano tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate dalla cessione di immobili sui quali sono stati realizzati interventi con il superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, che si sono conclusi da non più di 10 anni all’atto della cessione.

In pratica, nei successivi 10 anni dalla fine dei lavori agevolati con il superbonus, la vendita di immobili, diversi da quelli di cui si dirà, è rilevante ai fini delle imposte sui redditi.

Immobili esclusi

Sono esplicitamente esclusi gli immobili:

  • acquisiti per successione;
  • che sono stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a 5 anni, per la maggior parte di tale periodo.

Con riguardo alle modalità di determinazione dei costi inerenti ai fini del calcolo della plusvalenza, modificando l’art. 68 co. 1 del TUIR, viene stabilito che:

  • se gli interventi superbonus sono conclusi da non più di 5 anni all’atto di cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni di cessione del credito relativo alla detrazione spettante o dello “sconto sul corrispettivo”, di cui all’art. 121 co. 1 lett. a) e b) del DL 34/2020;
  • se gli interventi superbonus sono conclusi da più di 5 anni, ma entro i 10 anni all’atto di cessione, si tiene conto del 50% delle spese se si è fruito dell’agevolazione nella misura del 110% e se sono state esercitate le suddette opzioni di cessione o sconto.

Rimane fermo che per gli stessi immobili acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre 5 anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, come sopra determinato, è rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Alle suddette plusvalenze risulta possibile applicare l’imposta sostitutiva dell’IRPEF del 26%, di cui all’art. 1 co. 496 della L. 266/2005.

 

  1. LOCAZIONI BREVI – AUMENTO DELL’ALIQUOTA AL 26% – MODIFICA NORMATIVA PER GLI INTERMEDIARI NON RESIDENTI

Modificando l’art. 4 del DL 50/2017, che disciplina i contratti di locazione breve, è stata elevata l’aliquota della cedolare secca applicabile, su opzione, a tali contratti, con la possibilità di conservare l’aliquota ordinaria (21%) per un solo immobile destinato alla locazione breve.

Si definiscono “locazioni brevi” i “contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servi-zi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare”.

Sono assimilati alle locazioni brevi:

  • i contratti di sublocazione se stipulati alle condizioni che configurano una locazione breve (durata massima 30 giorni, eventuali servizi accessori, ecc.);
  • i contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell’immobile da parte di terzi (c.d. “locazione del comodatario”), se stipulati alle condizioni che configurano una locazione breve (durata massima 30 giorni, eventuali servizi accessori, ecc.).

La disciplina delle locazioni brevi è riservata ai contratti stipulati al di fuori dell’esercizio di impresa. Per espressa previsione normativa, la fornitura dei servizi di cambio biancheria e di pulizia dei locali non sono idonei, di per sé, a determinare la natura imprenditoriale delle locazioni brevi. Invece, a norma dell’art. 1 co. 595 della L. 178/2020, si presume la natura imprenditoriale in caso di destinazione alla locazione breve di più di 4 “appartamenti” per ciascun periodo d’imposta.

La natura imprenditoriale del locatore esclude in radice la riconducibilità del contratto di locazione alla “locazione breve” definita dall’art. 4 del DL 50/2017, nonché l’applicabilità della cedolare secca (art. 3 del DLgs. 23/2011).

 

La legge di bilancio 2024 prevede che, dall’1.1.2024, la cedolare secca trovi applicazione con l’aliquota del 26% in caso di opzione sulle locazioni brevi.

Viene, però, precisato che l’aliquota resta pari al 21% “per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi”.

Pertanto, dall’1.1.2024, la cedolare secca sulle locazioni brevi:

  • si applica con l’aliquota ordinaria del 21% sui redditi derivanti da un immobile individuato dal contribuente;
  • si applica con l’aliquota del 26% sui redditi derivanti dalla locazione breve di altri immobili diversi da quello sopra indicato;
  • non può applicarsi se il proprietario destina alla locazione breve più di 4 immobili nel periodo d’imposta, perché, in tal caso, si ricade nell’esercizio di impresa, che è incompatibile tanto con la cedolare secca, quanto con la definizione di locazione breve.

In ogni caso, posto che l’aliquota ordinaria, per le locazioni brevi, è stata fissata al 26% dall’1.1.2024 e la nuova norma specifica che la “riduzione” al 21% si applica su indicazione del contribuente in dichiarazione dei redditi, sembra che, in assenza di richiesta espressa, anche in presenza di destinazione alla locazione breve di un solo immobile, questo sconterebbe la cedolare secca al 26%.

La normativa sulle locazioni brevi impone agli intermediari (definiti dalla norma come i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare), ove incassino canoni o corrispettivi di contratti di locazione breve o assimilati, oppure intervengano nel pagamento dei medesimi canoni o corrispettivi, di:

  • operare, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21% sull’ammontare dei canoni e corrispettivi all’atto del pagamento al beneficiario;
  • versarla all’Erario ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;
  • effettuare la relativa certificazione ai sensi dell’art. 4 del DPR 322/98.

La legge di bilancio 2024 non modifica l’ammontare della ritenuta (che resta, quindi, pari al 21% per tutte le locazioni brevi e non viene allineata alla nuova aliquota della cedolare secca del 26%), ma dispone che la ritenuta si ritiene sempre operata a titolo di acconto (mentre, secondo la disciplina vigente fino al 31.12.2023, la ritenuta si riteneva operata a titolo d’imposta in caso di opzione per la cedolare secca e di acconto in caso di applicazione dell’IRPEF). Dall’1.1.2024, la ritenuta operata dagli intermediari sulle locazioni brevi si considera sempre operata a titolo di acconto.

Allo scopo di adeguare la normativa interna sulle locazioni brevi a quanto sancito dalla Corte di Giustizia europea (sentenza 22.12.2022 causa C-83/21), vengono ridefiniti gli obblighi degli intermediari non residenti.

In particolare, fermi restando gli obblighi per gli intermediari non residenti in Italia ma aventi una stabile organizzazione in Italia, i quali adempiono agli obblighi relativi alle locazioni brevi mediante la stabile organizzazione:

  • viene modificata la norma relativa agli intermediari residenti nell’Unione europea ma privi di una stabile organizzazione in Italia, i quali non saranno più obbligati a nominare un rappresentante fiscale (come imposto dalla norma previgente ritenuta dalla Corte UE contrastante con l’art. 56 del TFUE) ma potranno scegliere se adempiere agli obblighi di comunicazione, ritenuta e certificazione, previsti dall’art. 4 del DL 50/2017, direttamente, oppure nominando, quale responsabile d’imposta, un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell’art. 23 del DPR 600/73;
  • viene prevista una nuova disposizione per gli intermediari residenti al di fuori dell’Unione europea, i quali adempiranno agli obblighi di comunicazione, ritenuta e certificazione, previsti dall’art. 4 del DL 50/2017, mediante la stabile organizzazione situata in uno Stato membro dell’Unione europea, se ne sono dotati; qualora siano riconosciuti privi di stabile organizzazione in uno Stato membro dell’Unione europea, dovranno invece nominare un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell’art. 23 del DPR 600/73 .

 

  1. INTERVENTI “EDILIZI” – AUMENTO DELLA RITENUTA SUI BONIFICI “PARLANTI”

A decorrere dall’1.3.2024 la ritenuta di acconto che viene applicata sui bonifici salirà dall’8% all’11%.

 

La ritenuta d’acconto in questione si applica sui pagamenti effettuati con bonifico in “relazione ad oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta”.

La disposizione riguarderà, quindi, il superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, l’ecobonus, di cui all’art. 14 del DL 63/2013, il sismabonus, di cui all’art. 16 del DL 63/2013, il bonus casa 50%, di cui all’art. 16-bis del TUIR, ma anche il c.d. “bonus barriere 75%”, di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020.

Si ricorda, al riguardo, che l’obbligo di effettuare la ritenuta è conseguenza del bonifico bancario o postale, mentre, nel caso in cui il pagamento avvenga in altri modi, la ritenuta non si applica.

 

  1. FRINGE BENEFIT 2024 – INCREMENTO DELLA SOGLIA DI ESENZIONE

 

La soglia di non imponibilità dei fringe benefit per il 2024 è elevata da 258,23 euro a:

  • euro, per tutti i dipendenti;
  • 000 euro, per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

Rientrano nel suddetto limite, per tutti i dipendenti (con o senza figli), anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento:

  • delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
  • delle spese per l’affitto della prima casa ovvero degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

 

RIDUZIONE IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI PREMI DI RISULTATO

L’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali, regionale e comunale, sui premi di risultato, prevista dall’art. 1 co. 182 della L. 28.12.2015 n. 208, viene ridotta dal 10% al 5% anche per i premi e le somme erogati nell’anno 2024.

 

  1. PLUSVALENZE SULLA CESSIONE DI METALLI PREZIOSI

La legge di bilancio 2024 elimina la possibilità di applicare la misura forfetaria pari al 25% del corrispettivo per l’imposizione delle plusvalenze sulla cessione a titolo oneroso dei metalli preziosi da parte dei soggetti che non esercitano attività d’impresa.

Tassazione delle plusvalenze su metalli preziosi

L’art. 67 co. 1 lett. c-ter) del TUIR riconduce tra i redditi diversi imponibili le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di metalli preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o monetato.

Tali redditi prevedono la liquidazione all’interno del quadro RT del modello REDDITI dell’imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza realizzata.

Nuova base imponibile in mancanza di un costo documentato

Ai fini della determinazione della base imponibile, si applica l’art. 68 co. 6 del TUIR, ai sensi del quale la plusvalenza è data dalla differenza tra:

  • il corrispettivo percepito o la somma o il valore normale dei beni rimborsati;
  • il costo o valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni altro onere inerente, compresa l’imposta sulle successioni o donazioni, con esclusione degli interessi passivi.

La legge di bilancio 2024 interviene sull’art. 68 co. 7 lett. d) del TUIR, eliminando la possibilità di determinare il reddito imponibile nella misura forfetaria pari al 25% del corrispettivo della cessione dei metalli preziosi.

A partire dal 2024, quindi, se il contribuente non sarà in grado di documentare il costo di acquisto, l’ammontare imponibile come reddito diverso sarà pari al corrispettivo percepito.

 

  1. NUOVE ALIQUOTE PER IVIE E IVAFE

Si prevede l’incremento delle aliquote delle imposte patrimoniali sugli investimenti esteri. In particolare, dal 2024 l’IVIE passa dal precedente 0,76% all’1,06%, mentre l’IVAFE si incrementa dal precedente 0,2% allo 0,4%, ma soltanto per i prodotti finanziari detenuti in Paesi black list.

L’incremento delle aliquote, per l’IVIE all’1,06% e per l’IVAFE allo 0,4%, si applica a partire dall’1.1.2024 anche per gli investimenti esteri effettuati in data antecedente.

Nuova aliquota per l’IVAFE su prodotti finanziari in Stati black list

L’IVAFE si applica sui prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero e l’imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività adotta la medesima aliquota. Tuttavia, l’ambito oggettivo della nuova aliquota dello 0,4% risulta circoscritto ai soli “prodotti finanziari”.

Ai fini dell’applicazione dell’IVAFE allo 0,4% rileva il possesso dei prodotti finanziari presso intermediari finanziari residenti nella c.d. “black list” di cui al DM 4.5.99 che reca la lista degli Stati o territori per i quali opera la presunzione relativa di residenza delle persone fisiche.

In merito, si ricorda che il DM 20.7.2023 ha eliminato la Svizzera dalla suddetta black list. Tale modifica decorre dal 2024 con la conseguenza che l’incremento di aliquota dell’IVAFE non potrà riguardare i prodotti finanziari detenuti in Svizzera.

 

  1. PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24 CONTENENTI COMPENSAZIONI – ESTENSIONE OBBLIGO DI UTILIZZARE I SERVIZI TELEMATICI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Viene esteso l’obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (“F24 on line”, “F24 web” o “F24 intermediari”) per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni.

L’obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni si applica anche ai crediti maturati a titolo di contributi INPS e di premi INAIL.

Viene stabilito, in via generalizzata, che i versamenti sono effettuati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni.

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall’1.7.2024.

In relazione ai crediti INPS e INAIL viene però previsto che la decorrenza dell’efficacia, anche progressiva, delle nuove disposizioni e le relative modalità di attuazione, saranno definite con provvedimenti adottati d’intesa dall’Agenzia delle Entrate, dall’INPS e dall’INAIL.

 

  1. CONTRASTO ALL’APERTURA DI PARTITE IVA “FITTIZIE”

Sono ulteriormente rafforzati i controlli conseguenti all’attribuzione del numero di partita IVA, a esito dei quali l’Agenzia delle Entrate può invitare il contribuente a comparire di persona, includendo anche il caso in cui il provvedimento di cessazione della partita IVA sia stato notificato dall’ufficio al soggetto passivo che ha fatto apposita richiesta di chiusura nei 12 mesi precedenti.

Nel caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti esibiti, l’ufficio emana un provvedimento di cessazione della partita IVA e irroga una sanzione pari a 3.000 euro.

Inoltre, viene preclusa la compensazione “orizzontale” dei crediti fiscali e contributivi mediante il modello F24, a partire dalla data di notifica del provvedimento di cessa-zione della partita IVA.

Per la riapertura della partita IVA è necessario il previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria che abbia la durata di tre anni dalla data del rilascio e sia di importo non inferiore a 50.000 euro (salvo siano state commesse violazioni fiscali di ammontare più elevato).

 

Como, 10 Gennaio 2024                                                          Dott. Walter Moro

di Walter Moro
Commercialista, consulente fiscale dell’Ordine