LA FISCALIZZAZIONE NEL DECRETO SALVA CASA

LA FISCALIZZAZIONE NEL DECRETO SALVA CASA

Giurisprudenza

di Mario Lavatelli
Avvocato, consulente legale dell’Ordine

Secondo il c.d. Decreto salva casa: “Alla determinazione dello stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare concorre altresì il pagamento delle sanzioni previste dagli artt. 33, 34, 37 commi 1, 3, 4, 5, 6 e 38 e la dichiarazione di cui all’art. 34 bis”.

Sembra quindi, ad una prima lettura, in assenza di commenti e, tanto meno, ovviamente, delle applicazioni in sede giurisdizionale, che venga superato il principio secondo cui il pagamento della sanzione pecuniaria non elimina il carattere antigiuridico dell’opera abusiva.

Si tratta della c.d. fiscalizzazione, vale a dire dell’assenso dell’Amministrazione al pagamento di una sanzione pecuniaria in luogo della demolizione dell’abuso edilizio qualora risulti l’oggettiva possibilità di ripristino dello stato dei luoghi senza pregiudizio della parte conforme.

Secondo la giurisprudenza la fiscalizzazione non equivale ad una sanatoria perché non integra una regolarizzazione dell’illecito e non autorizza il completamento delle opere: “considerato che le stesse vengono tollerate, nello stato in cui si trovano, solo in funzione della conservazione di quelle realizzate legittimamente” (Cass. Pen, sez. III, 21.6.2018 n. 28747).

Isolata ed autorevole dottrina riteneva invece che il manufatto, pagata la sanzione, dovesse ritenersi regolare perché esente da ogni ulteriore sanzione, con possibilità di completamento: “Quando la superficie utile o il volume siano già stati impegnati dall’opera sanata che abbia raggiunto il grezzo o se le nuove opere consistono in interventi manutentivi o di recupero” (G.C. Mengoli in “Manuale di diritto urbanistico”).

Sotto altro profilo, si era notato che la sanzione pecuniaria, costituendo misura alternativa alla demolizione, risponde ad una logica perequativa tra destinatario di misura ripristinatoria delle opere abusive e soggetto nei cui confronti l’Amministrazione ritiene non adottabile la misura ripristinatoria e, quindi, risponde ad un principio di uguaglianza e parità di trattamento (C.E. Paliero-A. Travi in Enc. Dir.).

Al definitivo, non è propriamente una sanzione, ma riequilibra l’arricchimento senza causa.

Sotto questo profilo, effettuato il pagamento, si potrebbe sostenere che non è più sussistente l’abuso perché il pagamento equivale alla demolizione.

La nuova normativa sembra superare ogni questione e, soprattutto, l’incongruenza rappresentata da un pagamento della sanzione che non elimina l’abuso, ma lo cristallizza indefinitamente.

La formulazione della norma, con il richiamo degli artt. del d.P.R. 380/2001, pare estendere la fiscalizzazione e, per l’effetto, la determinazione dello stato legittimo dell’immobile, non solo alle difformità parziali, ma anche alle opere di ristrutturazione senza titolo o in totale difformità da esso.

Avv. Mario Lavatelli

di Mario Lavatelli
Avvocato, consulente legale dell’Ordine