Redditi 2024: indici sintetici di affidabilità fiscale

Redditi 2024: indici sintetici di affidabilità fiscale

INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITA’ FISCALE (ISA)

APPLICAZIONE AL MODELLO REDDITI 2024

 

Gli indici sintetici di affidabilità fiscale (di seguito, ISA) per gli esercenti attività d’impresa, arti o pro­­fessioni:

  • verificano la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale;
  • esprimono, su una scala da 1 a 10, il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contri­buente.

Quest’anno la compilazione del modello ISA è particolarmente significativa in quanto strettamente collegata al nuovo istituto del concordato preventivo biennale 2024-2025.

applicazione degli ISA

L’applicazione degli ISA presuppone la compilazione di una spe­cifi­ca comunicazione approvata dall’Agenzia delle Entrate (di seguito, modelli ISA) che:

  • costituisce parte integrante della dichiarazione dei redditi, da presentare unitamente al modello REDDITI nel termine previsto per lo stesso;
  • viene compilata mediante uno specifico software (“Il tuo ISA 2024”).

 

Oltre alle informazioni richieste dai modelli ISA, sono necessari ulteriori dati contenuti nelle ban­che dati dell’Agenzia delle Entrate che sono resi disponibili nel Cassetto fiscale del contribuente.

modelli ISA

Sono tenuti alla compilazione dei modelli ISA gli esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo che svolgono come attività prevalente una o più attività tra quelle per le quali risulta approvato un indice di affidabilità fiscale.

La principale causa di esclusione dalla presentazione del modello ISA è il superamento del limite di ricavi/compensi di € 5.164.569.

Contenuto del modello

I modelli ISA sono composti da diversi quadri destinati ad accogliere:

  • i dati strutturali propri dell’attività (ad esempio, quadro A sul personale dipendente, quadro B sui locali ove l’attività è svolta);
  • nonché i dati contabili (quadri F e H).

 

Le informazioni richieste nei quadri non sono standardizzate, ma variano da un indice all’altro in re­­lazione alle caratteristiche specifiche delle attività cui si riferiscono.

 

Le imprese in regime di contabilità semplificata (c.d. “regime di cassa”) sono tenute ad indicare an­­che il valore delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali di magazzino.

 

Concordato preventivo biennale

Per i contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, la proposta di reddito nel concordato preventivo biennale viene formulata all’interno del quadro P (o modello CPB 2024-2025) dei modelli ISA 2024.

Il prospetto è presentato:

  • congiuntamente al modello ISA;
  • solo se il contribuente, avendone i requisiti, intende aderire al concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025.

 

Il quadro P è diviso a sua volta in quattro sezioni dedicate:

  • alla dichiarazione del possesso dei requisiti necessari all’accesso al concordato preventivo biennale 2024 e 2025;
  • all’indicazione dei dati richiesti ai fini dell’elaborazione della proposta;
  • agli importi proposti dall’Agenzia delle Entrate, per i periodi d’imposta 2024 e 2025, relativamente al reddito ai fini delle imposte dirette e al valore della pro­du­zio­ne netta ai fini IRAP;
  • all’accettazione della proposta da parte del contribuente.

 

Informazioni contenute nelle banche dati dell’Agenzia delle Entrate

L’applicazione degli ISA necessita di ulteriori informazioni contenute nelle banche dati dell’Agenzia delle Entrate che sono rese disponibili nel Cassetto fiscale del contribuente.

Si tratta, a titolo esemplificativo, dei dati relativi ai componenti reddituali (ricavi, rimanenze, spese per lavoro dipendente, spese per servizi, ecc.) e ai redditi di periodi precedenti.

Tali informazioni sono utilizzabili direttamente mediante il software applicativo degli ISA. Alcune di esse possono essere modificate e successivamente utilizzate per l’applicazione degli indici.

Reperimento dei dati da parte degli intermediari autorizzati

Gli intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni (ad esempio, commercialisti e CAF) re­periscono il file contenente gli ulteriori dati rilevanti ai fini degli ISA e per la formulazione della proposta di reddito nel concordato preventivo biennale dal Cassetto fiscale dei con­tri­buenti secondo particolari modalità e sulla base di un’apposita delega rilasciata dal con­tribuente as­sistito.

software applicativo degli isa

Il software per l’applicazione degli ISA è reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate e segnala il li­vel­lo di affidabilità del contribuente (variabile da 1 a 10). Detto programma consente anche di indi­care l’inattendibilità delle informazioni desunte dalle ban­che dati rese disponibili dall’Agenzia delle Entrate, attraverso l’inserimento dei dati ritenuti corretti.

Analogamente all’anno scorso, le condizioni economiche che hanno caratterizzato il 2023 hanno determinato l’introduzione di correttivi al funzionamento degli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia che operano mediante il software applicativo.

Concordato preventivo biennale

Quest’anno il software “Il tuo ISA” sarà implementato con le necessarie funzioni per il calcolo del reddito concordato. La versione del programma in grado di calcolare gli ISA e la proposta di concordato preventivo biennale sarà rilasciata entro il prossimo 15.6.2024.

indicazione di ulteriori componenti positivi nelle dichiarazioni fiscali

Per i periodi d’imposta nei quali trovano applicazione gli ISA, i contribuenti possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, per miglio­ra­re il proprio profilo di affidabilità. Tali componenti:

  • rilevano per la determinazione della base imponibile ai fini IRPEF/IRES e IRAP;
  • determinano un corrispondente maggior volume d’affari IVA.

 

La dichiarazione di tali maggiori importi non comporta l’applicazione di sanzioni e interessi, a con­dizione che il versamento delle relative imposte (IRPEF/IRES, IRAP e IVA) sia effettuato entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

In relazione alla generalità dei contribuenti (persone fisiche, società di persone e soggetti equiparati, soggetti IRES “solari” che approvano il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2024), i termini di ver­samento scadono quindi:

  • l’1.7.2024 (in quanto il 30.6 cade di domenica), senza la maggiorazione dello 0,4%;
  • oppure il 31.7.2024 (30° giorno successivo all’1.7.2024), con la maggiorazione dello 0,4%.

 

Per effetto dell’art. 37 del DLgs. 12.2.2024 n. 13, in considerazione del primo anno di applicazione del concordato preventivo biennale, è stata disposta la proroga al 31.7.2024, senza la maggiorazione dello 0,4%, dei termini per effettuare i versamenti:

  • risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA;
  • che scadono il 30.6.2024;
  • in relazione ai contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario (ex 190/2014) o di vantaggio (ex art. 27 del DL 98/2011).

 

Possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che presentano cause di esclusione dagli ISA.

profili sanzionatori

Nei casi di omissione dei modelli ISA o di indicazione inesatta o incompleta dei dati, è applicabile una sanzione variabile da 250,00 a 2.000,00 euro.

L’Agenzia delle Entrate, prima della contestazione della violazione, mette a disposizione del contribuente le informazioni in proprio possesso, invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi.

Nei casi di omissione della comunicazione, l’Agenzia delle Entrate può procedere, previo contraddittorio, ad accertamento induttivo.

Regime premiale

In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli ISA, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi in dichiarazione, sono riconosciuti i benefici rie­pilogati nella seguente tabella (provv. Agenzia delle Entrate 22.4.2024 n. 205127).

Si segnala che l’operatività di una causa di esclusione, anche con obbligo di compilazione del mo­dello ISA, non consente l’applicazione del regime premiale (circ. Agenzia delle Entrate 17/2019 § 4, 16/2020 § 8.1 e 6/2021 § 1.1).

 

 

Beneficio Livello minimo
di affidabilità richiesto
Esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a:

·       70.000 euro annui, relativamente all’IVA;

·       50.000 euro annui, relativamente a imposte dirette e IRAP.

9 (per il 2023)
9 (media semplice dei livelli di affidabilità 2022 e 2023)
Esonero dal visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA di importo non superiore a 70.000 euro annui. 9 (per il 2023)
9 (media semplice dei livelli di affidabilità 2022 e 2023)
Esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a:

·       50.000 euro annui, relativamente all’IVA;

·       20.000 euro annui, relativamente a imposte dirette e IRAP.

8 (per il 2023)
8,5 (media semplice dei livelli di affidabilità 2022 e 2023)

 

Beneficio Livello minimo
di affidabilità richiesto
Esonero dal visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA di importo non superiore a 50.000 euro annui. 8 (per il 2023)
8,5 (media semplice dei livelli di affidabilità 2022 e 2023)
Esclusione dalla disciplina delle società non operative. 9 (per il 2023)
9 (media semplice dei livelli di affidabilità 2022 e 2023)
Esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici. 8,5 (per il 2023)
9 (media semplice dei livelli di affidabilità 2022 e 2023)
Anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento con riferimento al reddito d’impresa e di lavoro autonomo. 8 (per il 2023)
Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a con­­­dizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il red­dito dichiarato. 9 (per il 2023)
9 (media semplice dei livelli di affidabilità 2022 e 2023)

 

I benefici relativi all’utilizzo in compensazione o al rimborso dei crediti IVA, riconosciuti dal regime pre­miale sulla base del giudizio di affidabilità relativo al 2023 o alla media dei giudizi relativi al 2022 e al 2023, sono spendibili per i crediti maturati nell’anno 2024 (risultanti dalla dichiarazione IVA 2025) e nei primi tre trimestri del 2025 (risultanti dai relativi modelli TR), come riepilogato nella se­guente tabella.

 

Esonero dal visto di conformità sulla dichiarazione annuale o
sul modello TR o dalla prestazione della garanzia
Tipologia credito Periodo
di maturazione
del credito
Importo
massimo
Compensazione IVA annuale 2024 70.000 o 50.000 euro
IVA infrannuale Primi 3 trimestri 2025
IRPEF/IRES/IRAP 2023 50.000 o 20.000 euro
Rimborsi IVA annuale 2024 70.000 o 50.000 euro
IVA infrannuale Primi 3 trimestri 2025

 

I benefici relativi alla riduzione dei termini di accertamento, all’esclusione dalla disciplina delle so­cie­­tà di comodo e all’esclusione/limitazione da alcune forme di accertamento non operano in caso di vio­lazioni che comportino l’obbligo di denuncia penale per uno dei reati previsti dal DLgs. 74/2000.

Concordato preventivo biennale

I soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale mediante la compilazione del qua­dro P dei modelli ISA applicano i benefici del regime premiale, a prescindere dal punteggio di affi­da­­bilità fiscale.

Sospensione dell’atto impugnato

Oltre a quelli sopra elencati, un ulteriore beneficio è previsto dall’art. 47 co. 5 del DLgs. 31.12.92
n. 546 il quale, nell’ambito del processo tributario, esonera i contribuenti con punteggio ISA pari almeno a 9 negli ultimi tre periodi d’imposta dalla prestazione della garanzia in ordine alla sospen­sione dell’atto impugnato.

Utilizzo del livello di affidabilità in sede di accertamento

Il livello di affidabilità fiscale derivante dall’applicazione degli indici, unitamente alle informazioni pre­­senti nell’Archivio dei rapporti finanziari dell’Anagrafe tributaria, è considerato per definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale.

Ai fini della definizione di tali strategie di controllo, l’Agenzia delle Entrate tiene conto di un livello di affidabilità minore o uguale a 6 (provv. 10.5.2019 n. 126200).