È noto il dibattito sull’installazione dei dispositivi di rilevamento a distanza della velocità (autovelox) che le Amministrazioni pubbliche hanno installato o intendono installare su talune strade pubbliche.
La Direttiva 21/7/17 del Ministero dell’Interno, alla parte III punto 1 del relativo allegato, riassume le condizioni per l’installazione dei dispositivi in parola, indicando che:
I media hanno recentemente dato conto di un’ordinanza della Suprema Corte di Cassazione (n. 15505 del 18.4.2024) che ha stabilito una distinzione fondamentale tra procedimento di approvazione e procedimento di omologazione dei dispositivi elettronici di controllo della velocità, con la conseguenza che le contravvenzioni emesse tramite dispositivi non omologati sono nulle.
Si legge che si è creato un contenzioso e sono stati presentati esposti e denunce a Sindaci e Prefetti.
Alcune Associazioni hanno sostenuto che occorresse predisporre ed aggiornare il piano urbano del traffico ed il piano generale del traffico urbano come impone l’art. 36, commi 1-2 ed in particolare 4 del Codice della strada.
Si sono avanzate richieste ai Prefetti di revocare le autorizzazioni alle installazioni ove non fosse approvata l’omologazione, ai sensi dell’art. 142 comma 6 C.d.S., degli apparecchi e l’aggiornamento dei piani sopra indicati.
La materia è in evoluzione anche per ulteriori chiarimenti da parte del Ministero competente.
In questa sede pare utile, considerata la specifica ed esclusiva competenza professionale degli ingegneri in materia viabilistica, fare menzione di una norma fondamentale del Codice della strada, vale a dire l’art. 14.
Esso dispone che gli Enti proprietari delle strade devono garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione.
È del tutto chiaro che “sicurezza e fluidità” sono termini strettamente connessi e reciprocamente irriducibili.
La stessa norma impone agli Enti proprietari di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, al controllo tecnico della loro efficienza ed all’apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
Si vuol sottolineare che, soprattutto la sicurezza della circolazione – per garantire la quale i Comuni sostengono la necessità di installare i dispositivi elettronici di controllo della velocità – deve essere, in primo luogo, oggetto di attività progettuale ed esecutiva riguardante le singole strade.
Solo una verifica attenta delle condizioni delle strade che evidenzi l’impossibilità di effettuare interventi migliorativi per la sicurezza ed il transito (rotatorie, banchine, isole pedonali ed eventualmente anche semafori, salvagenti ed altri dispositivi con riferimento in particolare all’art. 3 del C.d.S.) può giustificare l’installazione di dispositivi, regolarmente approvati ed omologati, senza che ciò ingeneri il convincimento da parte degli utenti della strada che gli Enti proprietari vogliano anche trarre proventi dalle trasgressioni.
Si tratta ovviamente di questioni complesse che devono, innanzitutto, tutelare l’incolumità fisica degli utenti della strada, ma l’installazione degli autovelox non può essere sostitutiva degli obblighi di garanzia opportunamente previsti dall’art. 14 sopra citato, fermo restando che gli autovelox possono essere autorizzati solo in strade con alto tasso d’incidentalità o dove sia appurata l’impossibilità di contestazione immediata per le condizioni strutturali delle strade stesse.