EQUO COMPENSO E GARE PUBBLICHE
Una recente sentenza del Consiglio di Stato (27.1.2025, n. 594) ha affrontato la questione riguardante l’applicazione della disciplina dell’equo compenso (L. n. 49/2023) alle gare per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Il Consiglio di Stato dà atto di una giurisprudenza di merito oscillante riguardo l’applicazione alle gare delle regole dell’equo compenso, in quanto sarebbe praticabile il ribasso sui corrispettivi professionali la cui congruità rimarrebbe assicurata dal modulo procedimentale di verifica dell’anomalia dell’offerta, con riferimento al ribasso praticato sul corrispettivo dei servizi di progettazione.
Il Consiglio di Stato, in primo luogo, afferma che non sussiste alcuna antinomia tra la disciplina dei contratti pubblici e la disciplina sull’equo compenso e le due normative devono essere interpretate ed applicate in modo integrato, valorizzando l’una l’aspetto concorrenziale e l’altra il favore nei confronti del professionista intellettuale per la disciplina sull’equo compenso.
Occorre considerare che tale disciplina concerne la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti rispettivamente per i professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali dai decreti ministeriali.
Deve considerarsi che la legge assicura la nullità di protezione in forza della nozione complementare di compenso non equo e proporzionato all’opera prestata, tenendo conto a tal fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d’opera, precisando che: “Sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale”.
Al definitivo, i due meccanismi differiscono quanto a natura della fonte normativa, scopi e struttura.
Il Consiglio di Stato afferma che la disciplina sull’equo compenso è applicabile anche alle prestazioni rese dai professionisti in favore della Pubblica Amministrazione e delle società disciplinate dal testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica e sostiene che la nozione di equo compenso applicabile alla contrattualistica pubblica deve essere riformulata in termini di equo ribasso.
Per contro, la tesi del valore fisso ed inderogabile dell’equo compenso per i professionisti negli appalti per i servizi di architettura ed ingegneria, sempre secondo il Consiglio di Stato, incontrerebbe una pluralità di rilievi critici: tra di essi, verrebbe mortificata la ratio proconcorrenziale che permea la contrattualistica pubblica relegando il confronto competitivo ad uno spazio sostanzialmente virtuale sulle voci per le spese, oneri ed accessori.
Anche il Giudice europeo afferma che l’indicazione delle tariffe minime e massime è vietata in quanto incompatibile con il diritto dell’Unione Europea, ma sono comunque ammesse deroghe per motivi di interesse pubblico, come la tutela dei consumatori, la qualità dei servizi e la trasparenza dei prezzi.
Il Consiglio di Stato richiama il correttivo appalti che prevede, da un lato, che le tariffe siano considerate per il 65% come importo a prezzo fisso, non ribassabile in sede di gara e che rispetto al restante 35% l’elemento relativo al prezzo possa essere, invece, oggetto di offerta al ribasso, pur prevedendosi che per tale residuo del 35% la stazione appaltante stabilisca un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30%.
Si tratta, evidentemente, di questioni complesse, in considerazione anche della normativa europea applicabile.
Rimane, peraltro, da valutare se l’approdo a cui perviene il Consiglio di Stato nella sentenza commentata sia effettivamente coerente con la tutela del professionista, che ha diritto comunque ad un equo compenso, che sia proporzionato nei termini previsti dall’art. 1 della L. n. 49/2023 e ciò a tutela anche dei singoli professionisti rispetto alle società di ingegneria che possono contare su economie di scala ben diverse.
Sulla materia sarebbe auspicabile che si pronunciassero ordini e collegi professionali, a livello nazionale, a tutela dei diritti degli iscritti, che poi sono altresì doveri perché la retribuzione deve essere appunto equa e non sarebbe corretto, sotto il profilo deontologico, richiedere importi ridotti, sia per gli aspetti di illecita concorrenza che per la dignità del professionista.
Occorre però dare conto di una recentissima sentenza del Consiglio di Stato (3.2.2025, n. 844) che afferma l’inapplicabilità della L. n. 49/2023 ai procedimenti di affidamento dei contratti pubblici, ma aggiunge che la normativa non impedisce alle stazioni appaltanti di prevedere clausole di non ribassabilità del corrispettivo ai fini di tutela dell’equo compenso professionale.
Avv. Mario Lavatelli