LEGGE DI BILANCIO E TASSAZIONE DELLE IMPRESE

LEGGE DI BILANCIO E TASSAZIONE DELLE IMPRESE

Fisco

di Walter Moro
Commercialista, consulente fiscale dell’Ordine

“LEGGE DI BILANCIO 2025”

 

Con la L. 30.12.2023 n. 207 è stata emanata la “legge di bilancio 2025”, in vigore dall’1.1.2025.
Di seguito si esaminano le disposizioni riguardanti la tassazione delle imprese.

1. IRES PREMIALE
Solo per il 2025, viene prevista la riduzione dell’aliquota IRES dal 24% al 20% sul reddito d’impresa dichiarato, per le società che rispettano le seguenti condizioni:
• destinazione a riserva di una quota minima dell’80% degli utili dell’esercizio 2024;
• investimento di una quota di tali utili accantonati (di ammontare comunque non inferiore a 20.000 euro) nell’acquisto, anche mediante leasing, di nuovi beni strumentali 4.0 e 5.0;
• effettuazione di nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato, con incremento occupazionale.

2. SUPER-DEDUZIONE PER NUOVE ASSUNZIONI
Viene prevista la proroga per il 2025, 2026 e 2027 della super-deduzione per le nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all’art. 4 del DLgs. 216/2023.

3. ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DI BENI AI SOCI E TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE
Sono stati riaperti i termini per l’effettuazione delle seguenti operazioni:
• assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili (con l’eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali;
• trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.
I benefici fiscali, che competono per le operazioni poste in essere entro il 30.9.2025, si sostanziano:
• nell’imposizione sostitutiva dell’8% (10,5% per le società che risultano di comodo per almeno 2 anni nel triennio 2022-2024) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa a seguito della trasformazione;
• nell’imposizione sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate.
Per la determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’8% è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale.
Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute:
• per il 60% entro il 30.9.2025;
• per il rimanente 40% entro il 30.11.2025.
Nell’ambito delle operazioni agevolate, le aliquote dell’imposta di registro proporzionale sono ridotte alla metà e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.

4. ESTROMISSIONE AGEVOLATA DELL’IMMOBILE DELL’IMPRENDITORE INDIVIDUALE
È stata riaperta la disciplina agevolativa dell’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale, che consente di fare transitare l’immobile dalla sfera imprenditoriale a quella personale con un’imposizione ridotta.
Possono beneficiare delle agevolazioni gli imprenditori che risultano in attività:
• sia alla data del 31.10.2024;
• sia alla data dell’1.1.2025 (data alla quale sono riferiti gli effetti dell’estromissione).
L’estromissione agevolata riguarda gli immobili strumentali per natura e gli immobili strumentali per destinazione. Gli immobili oggetto dell’agevolazione:
• devono essere posseduti al 31.10.2024 e a tale data presentare il requisito della strumentalità;
• devono risultare posseduti anche alla data dell’1.1.2025.
Il regime agevolativo in commento prevede:
• l’assoggettamento della plusvalenza derivante dall’estromissione ad un’imposta sostitutiva pari all’8%;
• la possibilità di determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dell’immobile, il suo valore catastale.
Ai fini delle agevolazioni in esame:
• l’operazione deve avvenire tra l’1.1.2025 e il 31.5.2025, anche mediante comportamento concludente (es. annotazione nelle scritture contabili);
• l’imposta sostitutiva deve essere corrisposta per il 60% entro il 30.11.2025 e per il rimanente 40% entro il 30.6.2026.

5. OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DELLE SPESE DI TRASFERTA PER LE IMPRESE
È stato previsto che, se i relativi pagamenti sono eseguiti con metodi tracciabili, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i rimborsi delle spese per le trasferte o le missioni di cui all’art. 51 co. 5 del TUIR per:
• vitto;
• alloggio;
• viaggio e trasporto effettuati mediante taxi o noleggio con conducente.
I mezzi tracciabili con cui eseguire il pagamento sono i seguenti:
• versamento bancario o postale;
• altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLgs. 9.7.97 n. 241 (quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
Analogo obbligo di pagamento mediante mezzi tracciabili è previsto anche ai fini della deducibilità dal reddito d’impresa e dalla base imponibile IRAP delle spese di vitto e alloggio, nonché dei rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante taxi o noleggio con conducente, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi.
Le nuove disposizioni si applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (2025 per i soggetti “solari”).

6. OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA E PER OMAGGI PER LE IMPRESE
Le spese di rappresentanza e quelle per omaggi divengono deducibili (ai fini del reddito d’impresa e della base imponibile IRAP) solo se sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
Pertanto, tutte le spese che si qualificano come tali in base al DM 19.11.2008 sa-ranno deducibili:
• da un lato, se il pagamento sarà eseguito con i suddetti strumenti;
• dall’altro, se rientrano nei limiti quantitativi già attualmente fissati.
Tenuto conto che la legge di bilancio 2025 richiama solo l’art. 108 co. 2 del TUIR, la modifica non dovrebbe interessare, attesa la loro diversa natura, né le spese di pubblicità, né quelle di sponsorizzazione, che quindi dovrebbero continuare a essere deducibili anche se pagate in contanti.
La disposizione si applica dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (si tratta del 2025, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).

7. CREDITI D’IMPOSTA 4.0 E 5.0
Sono previste alcune modifiche alla disciplina del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 di cui all’art. 1 co. 1051 – 1063 della L. 178/2020.
In particolare:
• viene abrogata per il 2025 l’agevolazione per i beni immateriali 4.0;
• viene introdotto un tetto di spesa per il credito d’imposta relativo agli investi-menti in beni materiali 4.0 effettuati nel 2025, con necessità di presentare appo-site comunicazioni. Ai fini dell’utilizzo dell’agevolazione, assume quindi rilevanza l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Anche la disciplina del credito d’imposta per investimenti transizione 5.0 di cui all’art. 38 del DL 19/2024 subisce modifiche, tra le quali si segnalano:
• l’incremento della misura del beneficio, estendendo fino a 10 milioni di euro l’aliquota del 35% prevista per il primo scaglione di investimenti (in luogo della precedente aliquota del 15% riconosciuta per la quota di investimenti da 2,5 a 10 milioni di euro);
• un ulteriore incremento della base di calcolo per gli impianti fotovoltaici;
• la possibilità di cumulo con il credito d’imposta ZES unica Mezzogiorno e con altre agevolazioni finanziate con risorse da fonti europee.
Le modifiche si applicano retroattivamente agli investimenti effettuati dall’1.1.2024.

Dott. Walter Moro

di Walter Moro
Commercialista, consulente fiscale dell’Ordine