Intelligenza artificiale: diritto d’autore e responsabilità professionale

Intelligenza artificiale: diritto d’autore e responsabilità professionale

Violazione del diritto d’autore e responsabilità professionale nell’uso dell’intelligenza artificiale generativa

L’intelligenza artificiale (IA) rappresenta una delle sfide più complesse e attuali per il diritto contemporaneo.

Da un lato, la sua rapidissima evoluzione e la crescente complessità dei modelli generativi pongono interrogativi nuovi; dall’altro, la capillare diffusione di queste tecnologie nella vita quotidiana richiede risposte normative efficaci e tempestive.

Benché l’IA offra importanti potenzialità in molti settori, essa solleva anche rilevanti problematiche di ordine etico e giuridico.

Con riferimento al secondo profilo, una delle principali difficoltà consiste nel fatto che gli ordinamenti giuridici si sono storicamente sviluppati attorno all’agire umano e, in tale contesto di fondo, l’ingresso di “agenti non umani” impone ai legislatori di rivedere interamente i presupposti tradizionali di imputazione delle condotte e delle responsabilità.

Un settore particolarmente esposto è senz’altro quello della proprietà intellettuale, e, in particolare, quello del diritto d’autore, che deve confrontarsi con la crescente diffusione delle cd. IA generative, ossia quelle in grado di generare contenuti creativi in via autonoma.

In Italia, il diritto d’autore è disciplinato con la L. 22 aprile 1941, n. 633, il cui art. 1, nel delineare l’ambito applicativo dell’istituto, prevede che vengano tutelate «le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione».

Le principali questioni attorno a cui verte il dibattito giuridico sull’IA riguardano due profili fondamentali.

  • Il primo concerne propriamente le conseguenze dell’utilizzo dell’IA generativa in termini di violazione del diritto d’autore, soprattutto nell’ambito della prestazione d’opera intellettuale.
  • Il secondo, per un certo verso opposto al primo, riguarda la possibilità di configurare una forma di tutela del diritto d’autore per le opere generate artificialmente e che presentino un certo grado di creatività ed originalità.

Considerata la complessità della materia, si ritiene opportuno, in questa sede, focalizzarsi sulla prima questione, trattandosi di quella che incide maggiormente sull’operato del professionista e sulle responsabilità che ne derivano.

Ai fini di una corretta qualificazione delle problematiche giuridiche, è necessario distinguere due momenti “critici”, autonomi ma interconnessi, in cui può emergere una violazione del diritto d’autore.

Il primo riguarda la fase di addestramento (cd. training) dei modelli di IA generativa.

In questo stadio, gli sviluppatori utilizzano grandi quantità di dati, spesso reperiti online, per “istruire” l’algoritmo. Questi dati, tuttavia, possono includere anche opere coperte da diritto d’autore (testi, immagini, musica, codici) per le quali potrebbe non essere stata rilasciata alcuna licenza d’uso da parte del titolare del diritto.

Una volta inserite le informazioni, si avvia un vero e proprio processo di apprendimento. L’algoritmo, cioè, estrae dai documenti i pattern e le strutture stilistiche necessari per poi, in un secondo momento, riuscire a risolvere quesiti di diversa complessità e generare contenuti con un certo grado di originalità. Il tutto in autonomia.

Il secondo momento critico del rapporto tra IA generativa e diritto d’autore riguarda specificatamente l’utilizzo dei sistemi da parte dell’utenza, e, segnatamente, l’impiego dei contenuti generati nell’esercizio dell’attività lavorativa del professionista.

In quest’ultimo caso, infatti, si innestano questioni specifiche ed ulteriori rispetto a quelle che si pongono qualora la tecnologia venga utilizzata per scopi meramente personali.

Innanzitutto, nel caso delle professioni intellettuali – quale quella dell’ingegnere – centrale è il tema della personalità della prestazione professionale (artt. 2229 ss. c.c.).

In particolare, l’art. 2232 c.c. prevede espressamente che «il prestatore d’opera deve eseguire personalmente l’incarico assunto».

Ciò implica, in sostanza, che il professionista debba impegnarsi direttamente e in prima persona nell’esecuzione dell’opera, che gli viene affidata in virtù delle sue competenze personali, certificate attraverso il titolo professionale e l’iscrizione all’albo.

L’utilizzo di algoritmi di generazione automatica dei contenuti è, invece, suscettibile di mettere in crisi questo principio, tanto più se si considera la difficoltà di comprendere fino a che punto il contenuto generato sia frutto dell’intervento del professionista, che influenza l’algoritmo fornendo specifici input. La principale criticità, dunque, risiede proprio nella sostanziale fusione tra competenze del prestatore d’opera e capacità di elaborazione dell’IA.

Inoltre, il principio dell’intuitus personae assume particolare rilevanza anche dal punto di vista del rapporto fiduciario col cliente.

La scelta di un soggetto di affidare l’incarico ad un determinato professionista, difatti, non può prescindere dall’esistenza di un certo grado di fiducia nelle qualità di quest’ultimo, nel suo stile lavorativo, nella sua esperienza e nella sua responsabilità.

L’utilizzo di sistemi di IA nella realizzazione dell’opera intellettuale, che non siano stati previamente concordati con il cliente, può minare tale rapporto fiduciario, soprattutto se l’intervento umano si limita ad un mero controllo superficiale dell’elaborato.

Ciò può generare problemi di trasparenza contrattuale, oltre che di legittimità della prestazione.

Infine, resta centrale il tema della potenziale violazione del diritto d’autore da parte del professionista che utilizza contenuti generati dall’IA per la realizzazione del progetto.

Se l’output prodotto dal sistema riprende, nella sostanza, opere altrui protette – e viene riutilizzato nell’esecuzione dell’opera intellettuale – vi è il rischio concreto di incorrere in diverse forme di responsabilità:

  • Ex 2043 c.c., per lesione del diritto d’autore (che, si badi bene, si configura anche in caso di cd. opera derivata, ai sensi degli artt. 4 e 18 L. 633/1941);
  • Ex 1218 c.c., nei confronti del cliente (ad es., per inosservanza del dovere di diligenza prescritto dall’art. 1176 c.c.);
  • disciplinare, nei limiti di quanto previsto dai codici deontologici professionali.

In ogni caso, il dibattito giuridico sul tema resta aperto ed irrisolto e l’assenza, ad oggi, di norme e linee guida ufficiali impedisce di fornire una risposta univoca e definitiva sul punto. È ragionevole, tuttavia, attendersi un intervento normativo specifico nel prossimo futuro, anche in considerazione delle prospettive favorevoli che interessano il settore dell’IA.

È opportuno segnalare che recentemente l’Unione europea ha mosso un primo passo concreto verso la regolamentazione dell’utilizzo di dati coperti dal diritto d’autore per finalità di training dell’IA. Il Regolamento (UE) 2024/1689 (cd. AI Act), difatti, è volto ad introdurre specifici obblighi di trasparenza e pubblicità in capo ai fornitori di modelli di IA per finalità generali, la cui ratio è da ricercarsi nella circostanza che «il rilascio di modelli di IA per finalità generali con licenza libera e open source non rivela necessariamente informazioni sostanziali sul set di dati utilizzato per l’addestramento o il perfezionamento del modello e sulla modalità con cui è stata in tal modo garantita la conformità al diritto d’autore» (Considerando n. 104 del Reg. (UE) 2024/1689).

 

Avv. Mario Lavatelli

Dott.ssa Domiziana Contin