D.M. 13.12.2021 ^TASSO D’INTERESSE LEGALE^

D.M. 13.12.2021 ^TASSO D’INTERESSE LEGALE^

Fisco

di Walter Moro
Commercialista, consulente fiscale dell’Ordine

Con il DM 13.12.2021, pubblicato sulla G.U. 15.12.2021 n. 297, il tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c. è stato aumentato dallo 0,01% all’1,25% in ragione d’anno.

Il nuovo tasso di interesse legale dell’1,25% si applica dall’1.1.2022.

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali e contri­­­butive.

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali.

 

Ravvedimento operoso

L’incremento del tasso di interesse legale comporta l’aumento degli importi dovuti in caso di ravve­­­dimento operoso ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472.

Il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro rata
tem­poris
, ed è quindi pari:

  • allo 0,5%, dall’1.1.2015 al 31.12.2015;
  • allo 0,2%, dall’1.1.2016 al 31.12.2016;
  • allo 0,1%, dall’1.1.2017 al 31.12.2017;
  • allo 0,3%, dall’1.1.2018 al 31.12.2018;
  • allo 0,8%, dall’1.1.2019 al 31.12.2019;
  • allo 0,05%, dall’1.1.2020 al 31.12.2020;
  • allo 0,01%, dall’1.1.2021 al 31.12.2021;
  • all’1,25%, dall’1.1.2022 fino al giorno di versamento compreso.

 

Rateazione delle somme dovute in seguito all’adesione a istituti deflativi del contenzioso

L’aumento all’1,25% del tasso di interesse legale rileva anche in caso di opzione per il versa­mento rateale delle somme dovute per effetto dei seguenti istituti deflativi del contenzioso:

  • accertamento con adesione, ai sensi dell’art. 8 del DLgs. 19.6.97 n. 218; sulle rate suc­cessive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dalla data di perfezionamento dell’atto di adesione;
  • acquiescenza all’accertamento, ai sensi dell’art. 15 del DLgs. 19.6.97 n. 218; sulle rate suc­ces­sive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata;
  • conciliazione giudiziale, ai sensi dell’art. 48 del DLgs. 31.12.92 n. 546; gli interessi legali sono calcolati sulle rate succes­sive alla prima.

In relazione all’accertamento con adesione, la circ. Agenzia delle Entrate 21.6.2011 n. 28 (§ 2.16) ha precisato che la misura del tasso legale deve essere determinata con riferimento all’anno in cui viene perfezionato l’atto di adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si pro­trae negli anni successivi.

 

Rateazione imposta sostitutiva per la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni

L’aumento del tasso legale all’1,25% non rileva invece in relazione alla rateizzazione dell’im­posta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 5 e 7 della L. 28.12.2001 n. 448 (Finan­ziaria 2002) e successive modifiche ed integrazioni.

In tal caso gli interessi dovuti per la rateizzazione rimangono fermi al 3%, in quanto tale misura non è collegata al tasso legale.

 

Adeguamento dei coefficienti dell’usufrutto e delle rendite ai fini delle imposte indirette

Con un successivo DM saranno adeguati al nuovo tasso di interesse legale dell’1,25% i coeffi­cien­ti per la determinazione del valore, ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria, catastale, di succes­sio­ne e donazione:

  • delle rendite perpetue o a tempo indeterminato;
  • delle rendite o pensioni a tempo determinato;
  • delle rendite e delle pensioni vitalizie;
  • dei diritti di usufrutto a vita.

I nuovi coefficienti si applicheranno agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle suc­­­­­ces­­sioni apertesi e alle donazioni fatte, a decorrere dall’1.1.2022.

 

Effetti ai fini contributivi

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per
l’o­mes­so o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’art. 116 della L. 23.12.2000 n. 388 (Finanziaria 2001).

In caso di omesso o ritardato versamento di contributi, infatti, le sanzioni civili possono essere ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale, quindi all’1,25% dall’1.1.2022, in caso di:

  • oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni am­­­mini­strative sull’esistenza dell’obbligo contributivo;
  • fatto doloso di terzi, denunciato all’autorità giudiziaria;
  • crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;
  • aziende agricole colpite da eventi eccezionali;
  • aziende sottoposte a procedure concorsuali;
  • enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.
di Walter Moro
Commercialista, consulente fiscale dell’Ordine