A partire dall’1.1.2022 il limite all’utilizzo del denaro contante si abbasserà dagli attuali 1.999,99 euro (soglia di 2.000,00 euro) a 999,99 euro (soglia di 1.000,00 euro).
Per le violazioni commesse e contestate dalla suddetta data il minimo edittale sarà pari a 1.000,00 euro.
Si completa, così, una progressiva riduzione della soglia relativa all’utilizzo del denaro contante che, a partire da quella di 3.000,00 euro, ha previsto un passaggio intermedio, che ha avuto inizio l’1.7.2020 e che si concluderà con la fine dell’anno, connotato dalla soglia di 2.000,00 euro (e, quindi, dal limite all’utilizzo del denaro contante di 1.999,99 euro). Dall’inizio del 2022, invece, come detto, la soglia sarà pari a 1.000,00 euro ed il limite sarà di 999,99 euro.
La riduzione da 2.000,00 a 1.000,00 euro della soglia relativa all’utilizzo del contante è esclusa per l’attività svolta dai cambiavalute. Per tale attività, a decorrere dall’1.1.2022, sarà ripristinata la soglia di 3.000,00 euro.
Per le operazioni effettuate nei confronti di turisti stranieri, resta applicabile il regime di deroga che consente l’utilizzo dei contanti fino a 15.000,00 euro, nel rispetto delle previste condizioni.
Limiti all’utilizzo del denaro contante
Il divieto di utilizzare importi pari o superiori a 1.000,00 euro, dall’1.1.2022, riguarda il trasferimento di denaro contante (e di titoli al portatore) effettuato a qualsiasi titolo tra “soggetti diversi” (persone fisiche o giuridiche).
Il limite all’utilizzo del denaro contante, quale che ne sia la causa o il titolo, vale anche quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono “artificiosamente frazionati”.
Per tali trasferimenti è necessario ricorrere a banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.
soggetti diversi
Secondo la FAQ Dipartimento del Tesoro 3.10.2017 n. 8, con le parole “soggetti diversi” il legislatore intende riferirsi ad entità giuridiche distinte.
Si pensi, a titolo esemplificativo, ai trasferimenti che intercorrono tra:
Il tutto per acquisti o vendite, per prestazioni di servizi, per acquisti a titolo di conferimento di capitale, o per il pagamento dei dividendi.
operazione frazionata
Per operazione frazionata si intende un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni; ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.
conseguenze sanzionatorie
Dal punto di vista sanzionatorio, si ricorda che, fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in questione si applica, in via generale, la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 50.000,00 euro.
Per esigenze di coerenza sistematica, peraltro, è stato previsto, per le violazioni commesse e contestate dall’1.7.2020 al 31.12.2021, il minimo edittale di 2.000,00 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dall’1.1.2022, invece, il predetto minimo edittale sarà ulteriormente abbassato a 1.000,00 euro.
Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000,00 euro, invece, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali.
posizione dei professionisti
I limiti all’utilizzo del denaro contante presentano rilevanti conseguenze per i professionisti. Innanzitutto, le parcelle di importo pari o superiore ai nuovi limiti non potranno essere incassate, in contanti, in un’unica soluzione. Si ricorda, peraltro, come la FAQ Dipartimento del Tesoro 3.12.2017 n. 12 abbia precisato che, a fronte di una fattura unica il cui importo sia superiore al limite, è possibile accettare il versamento di denaro contante a titolo di caparra, purché il trasferimento in contanti sia inferiore alla soglia oltre la quale è obbligatorio l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili.
I professionisti, inoltre, sono obbligati a comunicare alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato (RTS) le infrazioni alle violazioni dei limiti di utilizzo del denaro contante delle quali acquisiscano notizia nello svolgimento della propria attività.
La comunicazione non va effettuata quando oggetto dell’infrazione è un’operazione di trasferimento segnalata come operazione sospetta di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Ad ogni modo, a fronte dell’abbassamento della sanzione minima edittale per chi, dall’1.1.2022, commetterà l’illecito in questione, nessuna riduzione è prevista per i destinatari degli obblighi antiriciclaggio che omettano di comunicare l’infrazione. Per essi, infatti, la sanzione minima rimane pari a 3.000,00 euro.
tabella riepilogativa dei limiti all’utilizzo del denaro contante
Variazioni dei limiti relativi al trasferimento del contante | |
Ambito temporale di riferimento | Soglia |
Dal 9.5.91 al 25.12.2002 | 20.000.000 di lire |
Dal 26.12.2002 al 29.4.2008 | 12.500,00 euro |
Dal 30.4.2008 al 24.6.2008 | 5.000,00 euro |
Dal 25.6.2008 al 30.5.2010 | 12.500,00 euro |
Dal 31.5.2010 al 12.8.2011 | 5.000,00 euro |
Dal 13.8.2011 al 5.12.2011 | 2.500,00 euro |
Dal 6.12.2011 al 31.12.2015 | 1.000,00 euro |
Dall’1.1.2016 al 30.6.2020 | 3.000,00 euro |
Dall’1.7.2020 al 31.12.2021 | 2.000,00 euro |
Dall’1.1.2022 | 1.000,00 euro |
Assegni bancari, postali e circolari
La novità ricordata tende ad allineare la disciplina relativa all’utilizzo del contante a quella prevista per gli assegni bancari, postali e circolari, nonché per vaglia postali e cambiari.
È, infatti, fissato a 1.000,00 euro l’importo a partire dal quale gli assegni bancari, postali e circolari ed i vaglia postali e cambiari devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
obbligo di POS
I soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso “carte di pagamento”; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica (sono in ogni caso fatte salve le disposizioni antiriciclaggio del DLgs. 231/2007).
L’art. 23 del DL 26.10.2019 n. 124 (c.d. “collegato alla legge di bilancio 2020”) aveva previsto che, a decorrere dall’1.7.2020, la “mancata accettazione” di pagamenti tramite carte di pagamento, di qualsiasi importo, da parte di soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sarebbe stata punita con la sanzione amministrativa di 30,00 euro, aumentati del 4% del valore della transazione per la quale fosse stata rifiutata l’accettazione del pagamento. Tale previsione era stata soppressa in sede di conversione in legge.
La medesima sanzione è ora riproposta nel DL 6.11.2021 n. 152, come modificato in sede di conversione in legge, con il quale sono state emanate disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
La previsione sanzionatoria sarà, peraltro, operativa dall’1.1.2023.