LEGGE 324/2021 ^DETRAZIONI PER RECUPERO EDILIZIO E ALTRI INTERVENTI^

LEGGE 324/2021 ^DETRAZIONI PER RECUPERO EDILIZIO E ALTRI INTERVENTI^

Fisco

di Walter Moro
Commercialista, consulente fiscale dell’Ordine
al 31.12.2022, per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari,
unità immobiliari “indipendenti e autonome”, o comunque unità immobiliari non
ubicate in edifici sulle cui parti comuni si stanno effettuando interventi “trainanti” ai fini
del superbonus, a condizione che alla data del 30.6.2022 siano stati effettuati lavori
per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
Le novità che la legge di bilancio 2022 introduce alla disciplina del superbonus 110%, di
cui all’art. 119 del DL 34/2020, al di là della proroga della finestra temporale agevolata
disposta con riguardo agli interventi effettuati da taluni soggetti, si estrinsecano in
particolare:
nella previsione della obbligatorietà del visto di conformità, di cui al co. 11 dell’art.
119, anche nel caso di fruizione del superbonus nella naturale configurazione di
detrazione fiscale posta a scomputo dell’imposta lorda in dichiarazione dei redditi,
salvo il caso in cui la dichiarazione venga presentata dal contribuente sulla base di
quella “precompilata” dall’Agenzia delle Entrate, oppure per il tramite del sostituto
d’imposta che gli presta assistenza fiscale;
nell’introduzione, nel co. 13-bis dell’art. 119, di un rinvio ad un apposito decreto del
Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro il 9.2.2022, al quale è
demandato il compito di stabilire, “per talune tipologie di beni”, i valori massimi
stabiliti ai fini dell’attestabilità della congruità delle spese sostenute;
nella specificazione, sempre nel co. 13-bis dell’art. 119, che i prezzari individuati dal
DM 6.8.2020 “Requisiti” (ossia i prezzari regionali e i prezzari DEI) possono essere
applicati anche ai fini del rilascio dell’attestazione di congruità sulle spese sostenute
per interventi di riduzione del rischio sismico (agevolate con il superbonus o il
“semplice” sismabonus), nonché per quelle sostenute per interventi di rifacimento
delle facciate esterne (agevolate con il bonus facciate) e per quelle sostenute per
interventi di recupero del patrimonio edilizio (agevolate con la detrazione IRPEF
50%).
“Bonus facciate” – proroga
La detrazione fiscale spettante per gli interventi di rifacimento delle facciate degli immobili
(c.d. “bonus facciate”), di cui all’art. 1 co. 219 – 223 della L. 160/2019, è prorogata sino al
31.12.2022 ma con una riduzione dell’aliquota dal 90% al 60%.
“Bonus verde” – proroga
È prorogato anche per gli anni dal 2022 al 2024 il c.d. “bonus verde” di cui ai co. 12 – 15
dell’art. 1 della L. 27.12.2017 n. 205.
La detrazione IRPEF del 36%, pertanto:
spetta per le spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei
contribuenti dall’1.1.2018 al 31.12.2024;
fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 5.000 euro per unità
immobiliare ad uso abitativo.
Nuova detrazione per le barriere architettoniche
Viene introdotto un bonus edilizio dedicato agli interventi di eliminazione delle barriere
architettoniche.
La detrazione, in particolare:
spetta nella misura del 75%;
spetta per le spese documentate sostenute dall’1.1.2022 al 31.12.2022;
deve essere ripartita in cinque rate di pari importo.
La detrazione nella misura del 75% delle spese sostenute è calcolata su un ammontare
complessivo non superiore a:
50.000 euro, per gli interventi negli edifici unifamiliari (villette e simili) o per quelli
nelle singole unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi
dall’esterno;
40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono
l’edificio, se è composto da 2 a 8 unità immobiliari;
30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono
l’edificio, se è composto da più di 8 unità immobiliari.
Anche questo nuovo bonus edilizio viene ricompreso, mediante contestuale modifica
dell’art. 121 co. 2 del DL 34/2020, nel novero di quelli per i quali è possibile esercitare le
opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito.
Opzione per lo sconto in corrispettivo o la cessione del credito
Con riguardo alla disciplina delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione
del credito, che possono essere esercitate in relazione ai bonus edilizi, ai sensi dell’art.
121 del DL 34/2020, la legge di bilancio 2022:
proroga la finestra temporale di operatività della disciplina delle opzioni in parallelo
alla proroga dei bonus edilizi;
amplia il novero delle detrazioni “edilizie” per le quali è possibile esercitare le
predette opzioni (si inserisce la nuova detrazione per le barriere architettoniche e
quella spettante per la realizzazione di box auto pertinenziali);
generalizza, salvo che per taluni interventi c.d. “minori” (interventi classificati come
attività di edilizia libera e interventi di importo complessivo non superiore a 10.000
euro, fatta eccezione per quelli che beneficiano del c.d. “bonus facciate”), l’obbligo di
accompagnare l’esercizio dell’opzione con una attestazione di congruità delle spese
e un visto di conformità dei dati della documentazione che attesta la spettanza del
beneficio;
comprende, tra le spese detraibili, quelle sostenute per il rilascio del visto di
conformità dei dati e dell’attestazione di congruità delle spese oggetto delle opzioni.
Dott. Walter Moro
di Walter Moro
Commercialista, consulente fiscale dell’Ordine