LEGGE 324/2021 RIFORMA DELL’IRPEF

LEGGE 324/2021 RIFORMA DELL’IRPEF

Fisco

di Walter Moro
Commercialista, consulente fiscale dell’Ordine

LEGGE 324/2021 ^RIFORMA DELL’IRPEF – MODIFICA DEGLI SCAGLIONI, DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI D’IMPOSTA PER TIPOLOGIE REDDITUALI – MODIFICHE AL “TRATTAMENTO INTEGRATIVO DELLA RETRIBUZIONE”^

 

La Legge 30.12.2021 n. 234 “legge di bilancio 2022”, ha introdotto una riforma dell’IRPEF allo scopo di ridurre il c.d. “cuneo fiscale” e l’imposizione fiscale, che prevede:

  • la rimodulazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote applicabili, di cui all’art. 11 co. 1 del TUIR;
  • la modifica delle detrazioni d’imposta per tipologie reddituali, di cui all’art. 13 del TUIR;
  • la modifica del “trattamento integrativo della retribuzione”.

 

Nuovi scaglioni di reddito imponibile e aliquote IRPEF

Ai sensi del nuovo art. 11 co. 1 del TUIR, le aliquote IRPEF applicabili agli scaglioni di reddito imponibile si riducono da 5 a 4, così articolate:

fino a 15.000 euro 23%;

oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro 25%;

oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro 35%;

oltre 50.000 euro 43%.

In precedenza, invece, le aliquote IRPEF erano così articolate:

fino a 15.000 euro  23%;

oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro 27%;

oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro 38%;

oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro 41%;

oltre 75.000 euro 43%.

 

Modifiche alle detrazioni d’imposta per tipologie reddituali

Vengono modificate le detrazioni d’imposta per tipologie reddituali, di cui all’art. 13 del TUIR, mantenendo la precedente suddivisione relativa:

  • ai redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e ad alcuni redditi assimilati;
  • ai redditi derivanti da pensioni;
  • ai redditi derivanti dagli assegni periodici percepiti dal coniuge separato o divorziato;
  • agli altri redditi assimilati al lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo, ai redditi d’impresa minore e ad alcuni redditi diversi.

Viene abrogata l’ulteriore detrazione IRPEF prevista dall’art. 2 del DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 40.000 euro, in quanto “assorbita” dalle nuove detrazioni di cui all’art. 13 del TUIR.

 

Modifiche al “trattamento integrativo della retribuzione”

A seguito della suddetta riforma dell’IRPEF, viene modificata la disciplina del “trattamento integrativo della retribuzione” previsto dall’art. 1 del DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati (c.d. “bonus di 100 euro al mese”).

Il limite di reddito complessivo per poter beneficiare del “trattamento integrativo della retribuzione” viene ridotto, in generale, da 28.000 a 15.000 euro.

Per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 15.000 ma non a 28.000 euro, viene invece introdotta una particolare “clausola di salvaguardia” al fine di tutelare situazioni di “incapienza”; il “trattamento integrativo della retribuzione” viene infatti riconosciuto per un ammontare:

  • determinato in misura pari alla differenza tra la somma di determinate detrazioni d’imposta e l’IRPEF lorda;
  • comunque non superiore a 1.200 euro annui.

 

Decorrenza delle nuove disposizioni

Le nuove disposizioni in materia di IRPEF sono entrate in vigore l’1.1.2022 e si applicano quindi a decorrere dal periodo d’imposta 2022 (modello 730/2023 o REDDITI PF 2023).

Per il periodo d’imposta 2021 (modello 730/2022 o REDDITI PF 2022) restano applicabili le precedenti disposizioni.

 

Effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati

Le nuove disposizioni in materia di IRPEF sono già applicabili in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati relativi al periodo d’imposta 2022, ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR 600/73.

 

Como, 27 Gennaio 2022                               Dott. Walter Moro

 

di Walter Moro
Commercialista, consulente fiscale dell’Ordine