2 Aprile 2019

BIM (Building Information Modelling): PRESENTE O FUTURO?

Giurisprudenza

di Mario Lavatelli
Avvocato, consulente legale dell’Ordine

Il settore dell’edilizia, a partire dal 2000, ha visto, soprattutto in Gran Bretagna, Francia e Germania, il diffondersi del c.d. BIM – Building Information Modelling.

Tale strumento permette di gestire in modo integrato ed informatizzato le attività legate alla realizzazione di opere di ingegneria ed architettura, metodo la cui introduzione in Italia, per i lavori pubblici, è stata rimessa al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’art. 23, comma 13, D.Lgs. n. 50/2016, nel quale si legge che “Le stazioni appaltanti possono richiedere per le nuove opere nonché per interventi di recupero, riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori complessi, l’uso dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui al comma 1, lettera h).Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti. L’uso, dei metodi e strumenti elettronici può essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti dotate di personale adeguatamente formato. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 31 luglio 2016, anche avvalendosi di una Commissione appositamente istituita presso il medesimo Ministero, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica sono definiti le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell’obbligatorietà dei suddetti metodi presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni concedenti e gli operatori economici, valutata in relazione alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e del settore delle costruzioni. L’utilizzo di tali metodologie costituisce parametro di valutazione dei requisiti premianti di cui all’articolo 38”.

La norma, secondo lo schema del nuovo codice dei contratti pubblici, demanda al Ministro delle Infrastrutture la sua attuazione.

Il Ministro, in data 1 dicembre 2017, ha firmato il decreto BIM – “Modalità e tempi di progressiva introduzione, da parte delle stazioni appaltanti, delle amministrazioni concedenti e degli operatori economici, dell’obbligatorietà dei metodi e degli strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione delle opere e relative verifiche”.

La pubblicazione dello stesso sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in data 12 gennaio 2018, è di stringente attualità e la si deve al lavoro della apposita Commissione costituita presso il Ministero (composta da rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di Anac, Agid, delle Università degli Studi di Brescia, Sapienza di Roma, Federico II di Napoli, del Politecnico di Milano, della Rete delle Professioni Tecniche) e al lavoro del suo Presidente, ingegner Baratono.

La pubblicazione è una tappa fondamentale per il decreto Bim perchè la sua entrata in vigore è prevista proprio 15 giorni dopo da tale momento, quindi dal 27 gennaio 2018.

Cosa prevede il D.M. n.560 dell’1-12-2017?

Introduce, dal 1 gennaio 2019, l’obbligo per le gare pubbliche, superiori ai 100 milioni di euro, di richiedere l’utilizzo dei metodi e strumenti “elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture”, ossia l’utilizzo del BIM.

Tuttavia, già dall’entrata in vigore del decreto, l’utilizzo dei metodi e degli strumenti elettronici specifici sarà facoltativo per le nuove opere e per interventi di recupero, riqualificazione o varianti.

Successivamente, la soglia dei 100 milioni di euro verrà progressivamente diminuita: dal 1 gennaio 2025 il modello verrà richiesto per tutte le opere edilizie e infrastrutture di qualunque valore.

Vista l’entrata in vigore del nuovo decreto e definito brevemente cosa sia il BIM, occorre interrogarsi maggiormente su quale sia il suo contenuto e quali siano i vantaggi che porta con sé.

Il BIM è la rappresentazione digitale di caratteristiche fisiche e funzionali di un oggetto.

In buona sostanza è un “sistema” in cui inserire dati grafici e specifiche tecniche anche relative al ciclo di vita previsto.

Tra i vantaggi di un progetto BIM vi è la possibilità di utilizzare oggetti BIM già realizzati con notevoli risparmi di tempo e denaro, come già è possibile fare con sistemi CAD, ma con l’ulteriore beneficio di disporre di ulteriori funzionalità.

Certamente positiva è l’elevata integrazione tra la fase progettuale e la fase esecutiva: è possibile visualizzare lo stato dell’opera in 3D ad una certa data con evidenza degli oggetti realizzati o in fase di realizzazione.

Ma ancora è possibile visualizzare le attività correlate ad un determinato oggetto, visualizzare e analizzare costi e ricavi del progetto, gestione delle eventuali varianti.

Il BIM è una “tavola rotonda elettronica” a cui possono sedere i vari professionisti incaricati della realizzazione dell’opera: utilizza un metodo di progettazione collaborativo, integrando in un unico modello le informazioni utili alle varie fasi di realizzazione dell’opera, dalla progettazione alla costruzione fino al collaudo.

La committente ottiene un’elaborazione virtuale del ciclo di vita dell’edificio così potendo monitorare convenientemente lo stato di avanzamento dei lavori e programmare meglio la manutenzione in base alla vetustà dei materiali.

Sebbene l’obbligatorietà di tale sistema sia graduata nel tempo, rendendosi necessaria inizialmente per le sole grandi opere, è bene che le Amministrazioni adottino tale sistema anche per le opere minori avendone la possibilità, (in tal senso, il nuovo sistema è stato utilizzato per la realizzazione del nuovo Ponte Ciclopedonale della Navetta a Parma e per la riqualificazione di un ex Cinema di Bologna), così da ottenere migliori risultati, fin da subito, in termini di efficienza ed efficacia, ottimizzazione e controllo di processi, costi e gestione delle eventuali varianti.

È evidente che il Decreto rappresenta una tappa importante per l’efficienza e la competitività dell’Italia, ma risulta essere anche una nuova sfida per i professionisti i quali sono chiamati ad aggiornarsi ed a conformarsi al nuovo modo di interloquire con la PA

di Mario Lavatelli
Avvocato, consulente legale dell’Ordine