LEGGE DI BILANCIO 2020

Notizie

di Walter Moro
Commercialista, consulente fiscale dell’Ordine

Con la Legge 30.12.2018 n. 160 è stata emanata la “Legge di Bilancio 2020” in vigore dal 1° Gennaio.

Di seguito si espongono le principali misure che possono interessare i lavoratori autonomi e dipendenti, nonché alcune misure destinate alle imprese.

Regime forfetario L. 190/2014: modifiche (art. 1, comma 692)

Le modifiche al regime forfetario decorrenti dal 2020 riguardano:

  • i requisiti di accesso e permanenza, con la reintroduzione del limite circa il sostenimento di spese per lavoro dipendente;
  • le cause ostative, con la reintroduzione del limite circa il possesso di redditi di lavoro dipendente e a questo assimilati;
  • la riduzione dei termini di accertamento in caso di fatturazione elettronica;
  • il concorso del reddito soggetto ad imposta sostitutiva ai fini della valutazione dei requisiti reddituali per la fruibilità o la determinazione di benefici di qualsiasi tipo, anche non fiscali.

Requisiti d’accesso

Dal 2020, il regime forfetario è applicabile a condizione che, nell’anno precedente:

  • siano conseguiti ricavi o percepiti compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 65.000;
  • siano sostenute spese per lavoro dipendente per un ammontare complessivamente non superiore a € 20.000 euro lordi (rientrano: lavoro accessorio di cui all’art. 70 del DLgs. 276/2003, lavoro dipendente, collaboratori e lavoratori a progetto, utili erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro) considerando la spesa sostenuta nell’anno precedente.

Cause ostative

Dal 2020, il regime forfetario è precluso in presenza delle seguenti condizioni ostative:

  • utilizzo di regimi speciali IVA e di determinazione forfetaria del reddito;
  • residenza fiscale all’estero (fatta eccezione per i residenti in Stati UE/SEE che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo);
  • compimento, in via esclusiva o prevalente, di cessioni di fabbricati o loro porzioni, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
  • esercizio di attività d’impresa, arti o professioni e, contemporaneamente all’esercizio dell’attività:
  • partecipazione in società di persone, associazioni o imprese familiari;
  • controllo, diretto o indiretto, di srl o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
  • esercizio dell’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta o nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • possesso, nell’anno precedente, di redditi di lavoro dipendente o a questi assimilati eccedenti l’importo di € 30.000; la soglia non deve essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato.

In base alle cause ostative di cui alle lett. d-bis e d-ter dell’art. 1 co. 57 della L. 190/2014, non è incompatibile lo svolgimento contestuale di un’attività autonoma in regime forfetario e di un rapporto di lavoro dipendente, a condizione che:

  • l’attività autonoma non sia svolta in prevalenza nei confronti del medesimo datore di lavoro (o di soggetti a questo riconducibili);
  • i redditi di lavoro dipendente (o a questi assimilati) siano non superiori a € 30.000.

Il limite di € 30.000 di redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati non deve essere verificato se il rapporto di lavoro è cessato. Al riguardo era stato precisato che:

  • rilevano esclusivamente le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nell’anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario;
  • dopo la cessazione del rapporto lavorativo, non devono essere percepiti redditi di pensione i quali, in quanto assimilati al reddito di lavoro dipendente, assumono rilievo, anche autonomo, ai fini del raggiungimento della citata soglia;
  • dopo la cessazione del rapporto lavorativo, non dev’essere intrapreso un nuovo rapporto di lavoro, ancora in essere al 31.12 dell’anno precedente.

Riduzione dei termini di accertamento per fatturazione elettronica

L’utilizzo del regime forfetario determina l’esonero (salvo scelta volontaria) dagli obblighi di fatturazione elettronica, pur permanendo i vincoli della L. 244/2007 e del DM 55/2013 in ordine alla fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Al fine di incentivare l’adesione spontanea alla fatturazione elettronica, per i contribuenti in regime forfetario che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza per l’accertamento è ridotto di un anno passando, quindi, al 31.12 del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

In base alla formulazione della norma, il beneficio non è stato esteso ai soggetti in regime di vantaggio ex DL 98/2011.

Fruibilità di benefici fiscali e non fiscali

Un’ulteriore modifica prevede l’inclusione del reddito soggetto al regime forfetario ai fini della spettanza, oppure del computo della misura di agevolazioni di qualsiasi tipo.

 

Imposta sostitutiva per ricavi e compensi fino a € 100.000: abrogazione (art. 1, comma 691)

Viene abrogata l’imposta sostitutiva del 20% per le persone fisiche con ricavi e compensi fino a € 100.000 (art. 1 co. 17 – 22 della L. 145/2018) che avrebbe dovuto diventare operativa proprio dal 2020. L’imposta non ha quindi mai trovato applicazione.

 

 

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali (art. 1, comma 184-197)

Viene introdotto, per il 2020, un nuovo credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, che sostituisce, di fatto, la proroga dei super-ammortamenti e degli iper-ammortamenti.

Soggetti beneficiari

Le imprese possono beneficiare dell’agevolazione in tutte le sue misure, mentre i lavoratori autonomi possono fruire soltanto del credito d’imposta “generale” che riguarda l’acquisto di beni materiali strumentali nuovi “ordinari”; sono esclusi dall’agevolazione:

  • i veicoli e gli altri mezzi di trasporto,
  • i beni per i quali il DM 31.12.88 stabilisce aliquote di ammortamento inferiori al 6,5%.

Sono agevolabili gli investimenti effettuati dall’1.1.2020 al 31.12.2020.

L’agevolazione spetta altresì per gli investimenti effettuati entro il 30.6.2021 a condizione che entro la data del 31.12.2020:

  • il relativo ordine risulti accettato dal venditore,
  • e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Il credito d’imposta viene riconosciuto nella misura del 6% del costo (con il limite massimo 2 milioni di euro) ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24 a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, in cinque quote annuali di pari importo.

I soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. Inoltre, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni agevolative della legge di bilancio 2020.

 

 

Aumento della percentuale di deducibilità dell’IMU da IRPEF/IRES (art. 1, comma 772-773)

Si interviene ancora sulla disciplina della deducibilità IRPEF/IRES dell’IMU relativa agli immobili strumentali di imprese e lavoratori autonomi (ipotesi, quest’ultima, peraltro di limitata applicazione).

Mediante integrale sostituzione dell’art. 3 del DL 30.4.2019 n. 34, è confermata, per il periodo di imposta 2019 (solare), la deducibilità al 50% dell’IMU relativa agli immobili strumentali.

Dal periodo di imposta 2020 “solare”, la deducibilità IMU opera nella misura del:

  • 60%, per i periodi d’imposta successivi a quelli in corso al 31.12.2019 e al 31.12.2020 (vale a dire, per i periodi 2020 e 2021 “solari”);
  • 100%, a regime, dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2021 (vale a dire, dal periodo 2022 “solare”).

 

Estromissione dell’immobile dell’imprenditore individuale – riapertura (art. 1, comma 690)

E’ riaperta la disciplina dell’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale, che consente di fare transitare l’immobile dalla sfera imprenditoriale a quella “privata” della persona con un’imposizione pari all’8% della plusvalenza derivante dall’estromissione con la possibilità di determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dell’immobile, il suo valore catastale. Le tempistiche sono: possesso immobile 31.10.2019, effetto estromissione 01.01.2020, pagamento imposta sostitutiva 60% 30.11.2020 e 40% 16.06.2021.

 

Rivalutazione dei beni d’impresa – riapertura (art. 1, comma 696-704)

E’ riaperta anche la disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa (immobilizzazioni materiali e immateriali, partecipazioni), che consente di iscrivere nell’attivo patrimoniale maggiori valori in relazione a tali beni dietro il versamento di un’imposta sostitutiva pari:

  • al 12%, per i beni ammortizzabili;
  • al 10%, per i beni non ammortizzabili.

La norma si applica ai beni iscritti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2018, ed è operata nel bilancio 2019.

 

 

Rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni: riapertura (art. 1, comma 693-694)

E’ riaperta la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni, detenuti al di fuori del regime di impresa.

Persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia possono rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni (agricoli ed edificabili) posseduti alla data dell’1.1.2020, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell’art. 67 co. 1 lettere da a) a c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

In particolare, viene previsto che sul valore della perizia di stima si applica:

  • l’aliquota dell’11%, per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate;
  • l’aliquota del 11%, per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni (agricoli o edificabili).

Il termine per la redazione della consueta perizia giurata e per il versamento dell’imposta (o della prima rata) è fissato al 30.06.2020.

 

 

Imposta sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari: incremento (art. 1 comma 695)

E’ disposto l’incremento dal 20% al 26% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva per le plusvalenze che sono realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni non edificabili e di fabbricati da parte di soggetti che non svolgono attività di impresa.

Questa imposta sostituisce l’imposizione IRPEF su richiesta del contribuente e deve essere versata a cura del notaio tramite il modello F24. Si ricorda che questo regime riguarda i soli fabbricati e terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria posseduti da meno di 5 anni (e non, quindi, i terreni lottizzati, né i terreni edificabili).

 

Cedolare secca (art. 1 comma 6)

Dal 2020 viene portata “a regime” l’aliquota del 10% della cedolare secca sulle locazioni a canone concordato.

Si ricorda che l’art. 3 co. 2 del DLgs. 23/2011 prevede l’applicazione della cedolare secca con aliquota ridotta esclusivamente per i contratti di locazione che:

  • oltre a essere riferiti a unità immobiliari ubicate nei Comuni con carenze di disponibilità abitative individuati e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE;
  • siano stipulati “a canone concordato” sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini.

L’agevolazione è altresì estesa:

  • ai contratti aventi durata minima di 3 anni, con rinnovo automatico di ulteriori 2 anni alla scadenza;
  • sia ai contratti di natura transitoria (aventi durata superiore a 30 giorni e inferiore a 18 mesi) per la soddisfazione di particolari esigenze delle parti;
  • sia ai contratti di natura transitoria per la soddisfazione delle esigenze abitative di studenti universitari;
  • ai contratti di locazione “a canone concordato” di immobili situati in uno dei Comuni in cui è stato deliberato, negli ultimi 5 anni precedenti il 28.5.2014, lo Stato di emergenza a seguito di eventi calamitosi.

Cedolare secca sulle locazioni commerciali

Si segnala che la L. 160/2019 non ha prorogato la cedolare secca sulle locazioni di immobili commerciali (negozi classificati C/1 aventi superficie non superiore a 600 mq), come introdotta, limitatamente ai contratti stipulati nel 2019, dalla legge di bilancio 2019. La cedolare sulle locazioni commerciali resta di applicazione limitata alle locazioni stipulate nel 2019 (per tutte le annualità di durata del contratto), senza estendersi ai contratti stipulati nel 2020 e successivi.

 

 

Detrazioni IRPEF per lavori nel settore edile: proroga (art. 1 comma 175) e nuova fattispecie (comma 219-.223)

Vengono prorogate alle spese sostenute fino al 31.12.2020 le detrazioni per:

  • interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti (65%, salvo 50% su alcune tipologie dal 2018);
  • interventi volti al recupero del patrimonio edilizio (50%, limite € 96.000);
  • acquisto di mobili ed elettrodomestici cosiddetto “bonus mobili” (50%).

 

È introdotta una nuova detrazione per gli interventi sulle facciate degli edifici pari al 90% per:

  • le sole spese documentate e sostenute nell’anno 2020;
  • gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna (sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi);
  • gli edifici ubicati in zona A o B ai sensi del DM 2.4.68 n. 1444 .

Rientrano tra gli interventi agevolati quelli:

  • di sola pulitura;
  • di sola tinteggiatura esterna (sono inclusi, quindi, detti interventi di manutenzione ordinaria).

La norma non prevede un limite di spesa massimo. La detrazione deve essere ripartita in 10 rate annuali.

 

Detrazioni IRPEF 19%: parametrazione al reddito complessivo (art. 1 comma 629 e 692)

Dall’1.1.2020, salvo alcune eccezioni, le detrazioni previste dall’art. 15 del TUIR (sono escluse le detrazioni spettanti ai sensi di altre disposizioni) spettano:

  • per l’intero importo della spesa sostenuta nel caso in cui il reddito complessivo non ecceda € 120.000;
  • per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di € 240.000, diminuito del reddito complessivo, ed € 120.000, qualora il reddito complessivo superi € 120.000.

Se il reddito complessivo supera € 240.000 le detrazioni non spettano.

Sono esclusi dalla parametrazione (la detrazione compete, quindi, per l’intero importo a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo):

  • gli oneri di cui al co. 1 lett. a) e b) e co. 1-ter dell’art. 15 del TUIR (interessi passivi su prestiti e mutui agrari, interessi passivi di mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale ed interessi per mutui ipotecari per la costruzione e ristrutturazione dell’abitazione principale);
  • le spese sanitarie di cui al co. 1 lett. c) dell’art. 15 del TUIR.

A questi fini, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze. Si deve, invece, tenere conto:

  • del reddito assoggettato al regime forfetario per gli autonomi ex L. 190/2014;
  • dei redditi dei fabbricati assoggettati alla “cedolare secca sulle locazioni”.

 

Detrazione IRPEF 19%: modalità di pagamento tracciabile (art. 1 comma 679-680)

A decorrere dall’1.1.2020, al fine di beneficiare della detrazione IRPEF del 19%

(sono escluse le detrazioni con percentuali diverse) degli oneri indicati nell’art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative, il pagamento deve avvenire mediante:

  • bonifico bancario o postale;
  • ulteriori sistemi “tracciabili”, diversi da quello in contanti, previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97, tra cui carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

La disposizione non si applica:

  • alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici;
  • alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.

 

 

Auto in uso promiscuo a dipendenti: determinazione fringe benefit (art. 1 comma 632-633)

Viene sostituito l’art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR, relativo alla determinazione del fringe benefit in caso di auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti.

Veicoli concessi con contratti stipulati fino al 30.6.2020

Resta ferma l’applicazione della disciplina vigente al 31.12.2019 “per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020” per i quali pertanto continua a costituire fringe benefit il 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle nazionali dell’ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti o corrisposti dal dipendente.

Veicoli concessi con contratti stipulati dall’1.7.2020

Per i contratti stipulati dal 1.7.2020, si applica invece la nuova versione in base alla quale la percentuale di determinazione del fringe benefit varia a seconda del livello di emissioni di anidride carbonica, in particolare:

  • per i veicoli con valori di emissione di CO2 non superiore a 60g/km, si assume il 25% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle nazionali dell’ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente;
  • per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60g/km ma non a 160g/km, la percentuale è pari al 30%;
  • per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160g/km ma non a 190g/km, la percentuale è pari al 40% per l’anno 2020 e al 50% a decorrere dal 2021;
  • per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190g/km, la percentuale è pari al 50% per l’anno 2020 e al 60% a decorrere dal 2021.

 

Buoni pasto: modifiche limiti di esclusione dal reddito lavoro dipendente (art. 1 comma 677)

Sostituendo l’art. 51 co. 2 lett. c) del TUIR, vengono modificati i limiti di esclusione dal reddito di lavoro dipendente dei buoni pasto.

Dall’1.1.2020, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le prestazioni sostitutive di mensa sotto forma di “buoni pasto” fino all’importo complessivo giornaliero di:

  • € 4 per i buoni pasto cartacei (in luogo del precedente limite di € 5,29);
  • € 8 per i buoni pasto elettronici (in luogo del precedente limite di € 7,00).

Viene invece mantenuto il limite di € 5,29 con riferimento alle indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.

 

Redatto in data 7 Gennaio 2020

di Walter Moro
Commercialista, consulente fiscale dell’Ordine