REGIMI IN FRANCHIGIA IVA DECORRENZA OBBLIGO FATTURAZIONE ELETTRONICA
Norma: D.L. 36 del 30.04.2022, articolo 18 comma 3.
L’Agenzia delle Entrate, con la FAQ 22.12.2022 n. 150, ha chiarito che sono obbligati ad emettere fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio, dall’1.7.2022, i soli soggetti in regime di franchigia che abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000 nel 2021.
Coloro che avessero oltrepassato tale soglia nel 2022 non sono invece tenuti all’emissione di fatture elettroniche nel 2023, potendo attendere sino all’1.1.2024.
L’art. 18 del DL 36/2022 dispone che, a decorrere dall’1.7.2022, siano tenuti all’emissione di fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SdI):
L’obbligo di emissione di fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio decorrerà invece “a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti” (art. 18 co. 3 del DL 36/2022).
La disposizione consentiva una duplice interpretazione, dal momento che per verificare quali fossero i soggetti obbligati, si poteva ritenere di doversi riferire all’ammontare di ricavi conseguiti o compensi percepiti “nell’anno precedente” (2021 per il 2022; 2022 per il 2023), oppure, secondo una diversa tesi, esclusivamente a quelli relativi al 2021, in quanto “anno precedente” a quello di introduzione dell’obbligo.
L’Agenzia delle Entrate ha considerato preferibile quest’ultima interpretazione affermando che: