LA RESPONSABILITA’ DEL DIRETTORE TECNICO NELLE SOCIETA’ DI INGEGNERIA

LA RESPONSABILITA’ DEL DIRETTORE TECNICO NELLE SOCIETA’ DI INGEGNERIA

Giurisprudenza

di Mario Lavatelli
Avvocato, consulente legale dell’Ordine

Come si legge in un documento dell’OICE “La società di ingegneria è comunque tenuta (art. 24, comma 5 del Codice) a svolgere le proprie attività attraverso ‘professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali’ e deve nominare un direttore tecnico, ai sensi dell’art. 3 del DM 263/2016.

Attraverso questa norma viene quindi a concretizzarsi il principio della personalità della prestazione e della responsabilità personale del soggetto che materialmente firma gli elaborati1, unitamente al direttore tecnico della società di ingegneria, così come previsto dal citato DM n. 263/2016 relativo ai requisiti degli operatori economici per l’affidamento dei servizi.

Il citato art. 24 consente inoltre l’esercizio del controllo deontologico da parte degli ordini professionali sull’operato dei propri iscritti, firmatari del progetto o direttori tecnici, operanti all’interno della compagine societaria.

In tema di responsabilità va poi richiamato l’art. 24 comma 4 del D.lgs. 50/2016 il quale prevede che “nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, le polizze sono a carico dei soggetti stessi”. Al riguardo anche le Linee Guida n. 1 sui servizi di ingegneria e architettura al paragrafo II punto 4, recitano che “la stazione appaltante può chiedere soltanto la prestazione di una copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza” (…)”.

Si tratta di normativa avente ad oggetto gli appalti pubblici, ma, come si legge nello stesso documento, con L. 4.8.2017, n. 124 (legge annuale sulla concorrenza) sono state dettate alcune importanti norme integrative della disciplina delle società di ingegneria, di immediato interesse per le strutture operanti nel settore privato.

Si fa riferimento anche alla sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 7310 del 22.3.2017 che aveva già affermato: “il legislatore del 2011 ha dunque riconosciuto la validità del modello previsto sin dal 1994 per le società di ingegneria nel settore pubblico, e da questo momento le società costituite ai sensi dell’art. 17 della legge n. 109 del 1994 sono abilitate a svolgere attività di progettazione anche nel mercato privato, tendenzialmente mantenendo lo statuto vigente”.

Si legge inoltre: “Chiarita, con norma di interpretazione autentica, la validità dei contratti stipulati a partire dal 1997, la legge prevede inoltre che, a fare data dal 29 agosto 2017, le società di ingegneria, sempre per i rapporti privatistici (così come peraltro accade anche nel settore pubblico), devono stipulare una polizza r.c. professionale a copertura dei rischi relativi alle prestazioni oggetto del contratto e indicare nominativamente nel contratto il professionista iscritto all’albo che svolgerà la prestazione”.

In dottrina (G. Musolino, in La responsabilità del professionista tecnico, 228 ss.) si afferma che la normativa mantiene il principio generale della personalità delle professioni intellettuali e che l’approvazione e la firma degli elaborati comportano la responsabilità solidale del direttore tecnico o del delegato, con la società di ingegneria nei confronti del committente.

Sempre secondo la dottrina citata nei contratti di engineering si ravvisa una fattispecie assimilabile all’appalto di servizi, con obbligazione di risultato, aggiungendosi che nei riguardi del committente il rapporto è esclusivamente con la società che si obbliga alla prestazione e che risponde dei danni ai sensi dell’art. 2049 c.c.

E’ invece distinto il rapporto con i professionisti nei confronti dei quali la società potrebbe agire con azione risarcitoria, in via di regresso.

In particolare, viene così sintetizzato: “In definitiva, da un punto di vista della responsabilità contrattuale verso il committente è responsabile l’imprenditore (Società di ingegneria), e la responsabilità del professionista potrà rilevare solo in materia aquiliana, mentre permangono, come nel caso della libera professione, la responsabilità penale e quella di carattere disciplinare”.

Deve precisarsi che la responsabilità aquiliana costituisce responsabilità extracontrattuale la quale richiede un onere della prova a carico del preteso danneggiato, dovendosi comunque sempre considerare l’applicazione dell’art. 2236 c.c., in forza del quale ove la prestazione implichi una soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, l’Ingegnere-direttore tecnico risponderebbe dei danni in caso di dolo o colpa grave.

La responsabilità penale, ai sensi dell’art. 27 Cost., è personale, pertanto nel caso di condotte illecite del direttore tecnico, la società di ingegneria rimane estranea nell’eventuale giudizio penale.

Si tenga presente che la società nel settore privato è comunque responsabile dei danni arrecati dal socio tanto che ai sensi dell’art. 10 c. 4 lett. c bis) L. 183/2011 la società stessa è tenuta alla stipula di polizza di assicurazione, a copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai committenti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale.

Avv. Mario Lavatelli

di Mario Lavatelli
Avvocato, consulente legale dell’Ordine