Una recente sentenza del Consiglio di Stato (Sezione V, n. 3455 del 16 aprile 2024) ha ribadito il principio giurisprudenziale per cui il progettista incaricato da un committente non è titolare di un interesse giuridicamente rilevante e tutelabile all’impugnazione del diniego del rilascio del permesso di costruire, trattandosi di atto lesivo dello ius aedificandi, spettante esclusivamente al soggetto avente legittimazione alla richiesta di rilascio del titolo edilizio.
L’art. 35, L.R. 12/2005 della Lombardia, prevede che il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.
Il progettista, pacificamente, non ha titolo per richiedere in proprio il rilascio.
Il Consiglio di Stato ha escluso in radice la possibilità che il diniego di permesso di costruire possa incidere, in via diretta ed immediata, sull’interesse professionale del progettista, reputando che né la perdita dell’incarico né la potenziale incidenza sul prestigio professionale costituiscano posizioni giuridiche soggettive tutelabili ai sensi dell’art. 100 c.p.c., neppure quale interesse morale.
In altri termini, non sussisterebbe alcuna lesione e neppure un pregiudizio meramente riflesso perché l’annullamento dell’atto “nulla toglierebbe o aggiungerebbe alle doti professionali del progettista stesso”.
Resta, nondimeno, ferma la possibilità per il progettista di agire in sede civile per il riconoscimento del corrispettivo spettante per l’attività professionale espletata, anche nell’ipotesi in cui il progetto sia rimasto privo di esecuzione per effetto del diniego del titolo edilizio.
In tal senso, la prestazione professionale, una volta correttamente adempiuta ed accertata dal Giudice civile, rileva ex se quale fatto generatore dell’obbligazione contrattuale di pagamento, salve ovviamente eventuali clausole risolutive o sospensive previste in sede contrattuale.
In detta prospettiva, tuttavia, può profilarsi una questione di rilevante portata sistematica: la possibile interferenza tra il giudicato amministrativo che abbia respinto l’istanza edilizia e il giudizio civile promosso dal progettista per il riconoscimento del proprio credito o il giudizio risarcitorio avviato dal cliente.
La problematica investe il tema dell’efficacia del giudicato esterno, ai sensi dell’art. 2909 c.c., secondo cui l’autorità del giudicato si estende solo tra le parti, i loro eredi e aventi causa.
Posto che il progettista non è stato parte del giudizio amministrativo, non avendo legittimazione né possibilità di intervento, risulterebbe inammissibile e, sotto il profilo costituzionale, censurabile un eventuale utilizzo della sentenza amministrativa, in sede civile, al fine di sostenere, da parte del committente, un inadempimento dell’obbligazione contrattuale in capo al progettista, la quale ha natura di obbligazione di risultato (Cassazione civile sez. II, 18/01/2017, n. 1214).
In tale ipotesi, si realizzerebbe una violazione dell’art. 24 della Costituzione, nella misura in cui verrebbe pregiudicata la posizione giuridica di un soggetto che non ha potuto partecipare al giudizio per farvi valere le proprie ragioni.
Al definitivo, fermo restando che non si determina alcun giudicato amministrativo che possa incidere sul giudizio civile, non va sottaciuto quanto esprime autorevole dottrina (Mario Nigro, in Giustizia amministrativa) e cioè che l’annullamento di un atto amministrativo determina spesso una “efficacia” quantomeno “riflessa” del giudicato.
Tale autore afferma che si verifica un: “(…) fenomeno riconoscibile per tutti i giudicati, ma che nel processo amministrativo ha una dimensione più ampia di esplicazione, anche per la già vista difficoltà di circoscrivere esattamente l’area delle parti”, e che: “(basti pensare alla difficoltà di individuare gli interessati all’annullamento di una concessione edilizia)”, ciò che può valere anche nel caso di diniego del rilascio del permesso di costruire.
Occorre approfondire la nozione di “efficacia riflessa”, che vale ad introdurre una differenziazione rispetto all’irrilevanza assoluta del giudicato nei confronti dei terzi, per la ragione che questo “effetto riflesso” costituisce un quid pluris rispetto ad un’affermazione meramente descrittiva e quindi assume un rilievo giuridico non facilmente definibile, ma non per questo inconfigurabile.
Basterebbe porsi nella condizione del progettista, attore in un giudizio civile, nel quale gli venisse opposta la sentenza amministrativa che riconoscesse un sostanziale contrasto tra il progetto e la normativa tecnica attuativa.
Anche il Giudice civile ed eventualmente il consulente tecnico d’ufficio, al di là di ogni questione riguardante il giudicato, non potrebbe ignorare totalmente il contenuto della sentenza, anche in forza del principio del libero convincimento riguardo le fonti di prova.
Si tratta, quindi, di valutare la possibile evoluzione delle posizioni legittimanti in modo che sia riconosciuto al professionista la legittimazione a impugnare il diniego del rilascio del titolo abilitativo, o di essere considerato parte necessaria del giudizio amministrativo, per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa, ai sensi dell’art. 24 della Costituzione, tanto più che è del tutto inaccettabile quanto affermato dal Consiglio di Stato e cioè che l’annullamento del diniego “nulla toglierebbe o aggiungerebbe alle doti professionali del progettista stesso”.
Ognuno comprende che il diniego di un permesso di costruire segue generalmente ad una dichiarazione di contrarietà del progetto alla normativa tecnico attuativa o ad un errore professionale e, quindi, lede il prestigio professionale, oltre che il diritto al giusto compenso.
È auspicabile che si apra un dibattito in merito, magari anche avviato dagli ordini professionali deputati quali gli ordini ed i collegi ai quali sono iscritti i progettisti.
