La crescente complessità delle questioni sottoposte al vaglio dell’Autorità giudiziaria ha progressivamente accentuato l’esigenza che i soggetti chiamati a prendere parte al processo – ciascuno nell’ambito delle rispettive funzioni – dispongano di una effettiva e specifica competenza in relazione alle attività loro demandate.
Tale esigenza si manifesta in modo particolarmente evidente con riferimento alla figura del consulente tecnico d’ufficio (CTU), chiamato ad apportare nel processo cognizioni di natura tecnico-scientifica che esulano dal campo delle conoscenze proprie dell’ufficio del Giudice, ma che sono imprescindibili ai fini dell’accertamento della verità processuale.
È in tale prospettiva che si colloca la previsione di cui all’art. 61 co. 1 c.p.c., ai sensi del quale: «Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica».
In punto, assume particolare rilievo il cd. criterio di specializzazione del CTU, strettamente funzionale ad assicurare la corrispondenza tra le competenze del professionista e la materia oggetto dell’incarico.
Tale esigenza di “specializzazione” trova, inoltre, un significativo riscontro sul piano normativo nelle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, recentemente oggetto di rilevanti modifiche ad opera della Riforma Cartabia.
Tra le novità maggiormente idonee ad incidere sulla prassi applicativa si colloca la previsione di cui all’art. 13 co. 4 disp. att. c.p.c., ai sensi del quale: «Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sono stabilite le […] categorie dell’albo e i settori di specializzazione di ciascuna categoria».
In attuazione del richiamato disposto, in data 26 agosto 2023, è entrato in vigore il decreto del Ministro della Giustizia 4 agosto 2023, n. 109, finalizzato all’«individuazione di ulteriori categorie dell’albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria».
Ai fini del presente contributo, particolare rilievo assume il disposto di cui all’art. 4, che, nel disciplinare i «Requisiti per l’iscrizione all’albo dei consulenti tecnici», ai commi 4 e 5 prevede espressamente: «Il requisito della speciale competenza tecnica previsto dal comma 1, lettera d), sussiste quando con specifico riferimento alla categoria e all’eventuale settore di specializzazione l’attività professionale è stata esercitata per almeno cinque anni in modo effettivo e continuativo. […] In mancanza del requisito di cui al comma 4, la speciale competenza tecnica è riconosciuta quando ricorrono almeno due delle seguenti circostanze: a) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari, purché l’aspirante sia iscritto da almeno cinque anni nei rispettivi ordini, collegi o associazioni professionali; b) possesso di adeguato curriculum scientifico, comprendente, a titolo esemplificativo, attività di docenza, attività di ricerca, iscrizione a società scientifiche, pubblicazioni su riviste scientifiche; c) conseguimento della certificazione UNI relativa all’attività professionale svolta, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato».
In chiusura la norma stabilisce che: «L’aspirante può essere iscritto, nell’ambito del medesimo albo, in più categorie o settori di specializzazione, quando soddisfa i requisiti previsti per ciascuno di essi. Ai fini dell’iscrizione nella categoria e nel settore di specializzazione richiesti, la speciale competenza tecnica è valutata dal comitato».
Coerentemente, l’art. 15 co. 1 disp. att. c.p.c. prevede che: «Possono ottenere l’iscrizione all’albo coloro che rispettano i requisiti determinati con il decreto di cui all’articolo 13, quarto comma […]».
Il sistema risulta ulteriormente rafforzato dal disposto di cui all’art. 24-bis co. 1 disp. att. c.p.c., ai sensi del quale: «Presso il Ministero della giustizia è istituito un elenco nazionale dei consulenti tecnici, suddiviso per categorie e contenente l’indicazione dei settori di specializzazione di ciascuna categoria».
Alla luce delle disposizioni richiamate, emerge con chiarezza che il legislatore abbia inteso trasformare il requisito della “particolare competenza tecnica” da presupposto astratto della nomina del CTU a criterio operativo di selezione e delimitazione dell’incarico.
La puntuale articolazione in categorie e settori di specializzazione non risponde, pertanto, a mere finalità organizzative interne a ciascun Ordine o Collegio professionali, bensì consente di vincolare l’attività di consulenza tecnica entro ambiti di effettiva competenza, riducendo il margine di approssimazione tra titolo professionale e contenuto dell’incarico affidato, il tutto nell’interesse dell’amministrazione della giustizia.
Tale esigenza assume particolare rilievo soprattutto se si considera che il Giudice – al di fuori del ricorso alla nozione di “fatto notorio” di cui all’art. 115 co. 2 c.p.c., e fatte salve le ipotesi di macroscopica carenza o manifesta illogicità dell’elaborato – non deve esprimere valutazioni di natura tecnica, quand’anche ne avesse cognizione.
La giurisprudenza di legittimità si è più volte pronunciata sul punto: «alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte, […] è dovere del giudice disporre una nuova perizia, nel caso in cui sia necessario svolgere una indagine che presupponga particolari cognizioni scientifiche, ove egli non condivida, intendendo discostarsene, le conclusioni cui sia pervenuto il precedente perito (Corte di cassazione, Sezione I penale, 25 giugno 1985, n. 6381; nel senso della necessità della perizia anche laddove vi sia contrasto fra il contenuto di due consulenze di parte: Corte di cassazione, Sezione I penale, 4 aprile 1995, n. 3633), essendo, in particolare, inibito al giudice di disattendere i risultati di una perizia sulla sola base della propria scienza personale, derivante […] da incerti e generici elementi non specialistici, essendo, invece, tenuto a risolvere i dubbi ed i punti critici mediante l’esame dell’ausiliario o la nomina di altro perito (Corte di cassazione, Sezione II penale, 4 marzo 2015, n. 9358)» (Cass. pen., sez. III, 24 gennaio 2020, n. 12026).
Si consideri che, nel processo civile, l’art. 195 c.p.c. detta una scansione temporale nella redazione della relazione di CTU, che tende ad assicurare un confronto proficuo tra i consulenti d’ufficio e di parte, in modo che la relazione finale sia più completa possibile.
Pertanto, è da ritenere non commendevole l’utilizzo difensivistico dell’esame delle osservazioni, essendo da privilegiare il raggiungimento di una correttezza tecnico scientifica, anche accettando – ove fondate – le osservazioni dei consulenti di parte.
In tale contesto, l’accettazione dell’incarico da parte del professionista assume un rilievo centrale, anche sotto il profilo della responsabilità.
Ciò trova un chiaro riscontro nella disciplina di cui all’art. 64 c.p.c., ai sensi del quale: «Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del Codice penale relative ai periti. In ogni caso il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell’esecuzione degli atti che sono richiesti, è punito con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda fino a € 10.329. Si applica l’articolo 35 del Codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti».
Il rilievo penale dell’attività non deve scoraggiarne l’esercizio, ma vale a sottolinearne la rilevanza anche pubblicistica, poiché si tratta di attività connessa all’esercizio della funzione giurisdizionale in ambito civilistico, amministrativo e penale.
Oltre ai profili di responsabilità penale e civile, peraltro, occorre rilevare che l’assunzione di incarichi non pienamente riconducibili al proprio ambito di specializzazione può assumere rilievo anche sotto il profilo deontologico, dal momento che il professionista resta in ogni caso soggetto ai doveri di diligenza, competenza e correttezza propri della professione di appartenenza.
Nel quadro sin qui delineato, un ruolo di rilievo è attribuito agli Ordini e Collegi professionali, chiamati a favorire una selezione sostanziale delle competenze degli iscritti che intendano svolgere attività di consulenza tecnica.
Su questa linea si colloca il glossario delle specializzazioni dei consulenti tecnici d’ufficio elaborato nel 2019 dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, che rappresenta un utile punto di riferimento per comprendere la portata pratica del criterio di cui si discute.
Se tale assetto può comportare, in concreto, una contrazione del numero di incarichi conferibili, esso risponde ad un sistema processuale orientato ad una maggiore affidabilità dell’accertamento tecnico e, in ultima analisi, ad una più elevata coincidenza tra verità processuale e verità sostanziale, oltre a ridurre il rischio di errori professionali, con ogni conseguenza sul piano della responsabilità.
Avv. Mario Lavatelli
Dott.ssa Domiziana Contin

