LA COMPETENZA DEL C.T.U. TECNICO SECONDO LA GIURISPRUDENZA

LA COMPETENZA DEL C.T.U. TECNICO SECONDO LA GIURISPRUDENZA

LA COMPETENZA DEL C.T.U. TECNICO SECONDO L’ORIENTAMENTO DELLA GIURISPRUDENZA

La competenza professionale del geometra è disciplinata dall’art. 16 r.d. n. 274/1929 alla quale ha fatto seguito un’ampia elaborazione giurisprudenziale.

È ben noto il dibattito sulla qualificazione delle: “modeste costruzioni civili” che costituisce clausola generale vale a dire: “che ha un contenuto flessibile e che spetta all’operatore giuridico completare e specificare secondo le circostanze” (G. Musolino).

Prevale il criterio di valutazione tecnico-qualitativo che riguarda le difficoltà tecniche dell’opera e la capacità dei singoli da integrare con le caratteristiche economico-quantitative per valutare se l’opera possa qualificarsi modesta.

È chiaro che la materia è in evoluzione in ragione del progresso delle conoscenze tecniche e dei metodi moderni di costruzione.

La potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni, ai sensi dell’art. 117 c. 3 Cost., deve rispettare il principio in forza del quale anche le condizioni di esercizio della professione sono precluse alla competenza regionale e ciò, tantomeno, per effetto di provvedimenti di rango sub-primario quali deliberazioni di Giunta regionale.

Tanto sinteticamente esposto può essere di interesse un approfondimento, tenuto conto che non tutti i professionisti tecnici sono forse al corrente dell’orientamento giurisprudenziale riguardo alla competenza dei consulenti tecnici d’ufficio (C.T.U.).

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4439/2020 ha affermato: “Secondo il costante orientamento di questa Corte, dal quale non vi è motivo di discostarsi, le norme relative alla scelta del consulente tecnico d’ufficio hanno natura e finalità esclusivamente direttive, essendo la scelta riservata, anche per quanto riguarda la categoria professionale di appartenenza del consulente e la competenza del medesimo a svolgere le indagini richieste, all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito. Ne consegue che la decisione di affidare l’incarico ad un professionista (nella specie, geometra) iscritto ad un albo diverso da quello pertinente alla materia al quale si riferisce la consulenza (nella specie, ingegneri), ovvero non iscritto in alcun albo professionale, non è censurabile in sede di legittimità e non richiede specifica motivazione (Cass. 12 marzo 2010, n. 6050; per la riaffermazione del principio generale, v., di recente, Cass. 28 settembre 2015, n. 19173). Alla luce di tali rilievi, la doglianza che investe la mancata nomina di un diverso consulente tecnico è priva di qualunque fondamento”.

Parte ricorrente aveva lamentato la violazione “degli artt. 16, 17, 18 del r.d. 11 febbraio 1929, n. 274 nonché omessa valutazione di un punto decisivo della controversia, rilevando che solo ingegneri e architetti hanno la competenza a valutare opere che incidono sulla statica degli edifici, con la conseguenza che il parere espresso dal semplice geometra non potrebbe essere posto a fondamento di alcuna decisione. La ricorrente aggiunge che la Corte d’appello e, prima ancora, il Tribunale ben avrebbero potuto disporre una consulenza tecnica d’ufficio”.

Si tratta di un orientamento consolidato che suscita però qualche perplessità perché demanda al giudice una valutazione di competenza in materia tecnica, anche considerando che le opere in conglomerato cementizio semplice o armato, la cui stabilità possa interessare l’incolumità delle persone, richiedono un progetto firmato da ingegneri o architetti iscritti all’albo.

La giurisprudenza ha anche precisato: “neppure l’eventuale intervento nella fase esecutiva o di direzione dei lavori di un professionista di categoria a ciò abilitato può sanare la nullità, per violazione di norme imperative, del contratto d’opera professionale di progettazione sottoscritto da un geometra al di fuori dei casi di sua competenza (cfr. Cass. 19292/2009; id. 17028/2006)” (Corte di Cassazione, Sez. II civile, ordinanza 12.11.2019 n. 29227).

Avv. Mario Lavatelli