Nel processo civile italiano la regola generale è quella della decisione secondo diritto. L’art. 113 c.p.c. esprime infatti il principio per cui il giudice, nel decidere la controversia, deve applicare le norme giuridiche pertinenti, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità.
L’art. 114 c.p.c. rappresenta proprio la deroga alla regola generale, poiché consente al giudice di decidere il merito della causa secondo equità quando ricorrono due presupposti cumulativi: la controversia deve riguardare diritti disponibili e le parti devono formulare una concorde richiesta in tal senso. Il testo della norma prevede che ciò possa avvenire sia in primo grado sia in appello.
L’istituto si colloca in una posizione peculiare nel sistema processuale. Non si tratta, infatti, né dell’equità necessaria del giudice di pace per le controversie di modesto valore, né della liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c.
La pronuncia ex art. 114 c.p.c. è piuttosto una modalità decisoria convenzionalmente attivata dalle parti all’interno del processo ordinario, mediante la quale esse chiedono al giudice di non attenersi rigidamente alla regola legale sostanziale, ma di individuare una regola di giudizio equitativa per il caso concreto. Proprio per questa ragione la dottrina la considera da sempre una figura eccezionale, prossima, per logica, all’arbitrato di equità più che al giudizio ordinario di diritto.
Il primo presupposto applicativo è che la controversia abbia ad oggetto diritti disponibili. Il legislatore, in altri termini, consente il ricorso all’equità concordata solo quando le parti possano disporre del diritto sostanziale dedotto in giudizio. La scelta è coerente con la natura dell’istituto: chiedere al giudice una decisione equitativa significa incidere sul modo in cui quel diritto sarà accertato e regolato, e ciò è compatibile solo con posizioni giuridiche sottratte a vincoli di indisponibilità.
Il secondo presupposto è la concorde richiesta delle parti, che non può essere implicita né equivoca. Sotto questo profilo, l’art. 112 disp. att. c.p.c. aggiunge un dato di grande rilievo pratico: l’istanza di giudizio secondo equità deve essere espressa in ogni caso nelle conclusioni. Ne deriva che l’equità ex art. 114 c.p.c. non può essere attivata mediante formule generiche o meri accenni difensivi, ma richiede una manifestazione processuale chiara e formalizzata nel momento conclusivo del giudizio.
La concorde richiesta delle parti non è, però, un mero atto processuale neutro. La giurisprudenza e la dottrina la qualificano come atto di disposizione del diritto controverso, con effetti sia processuali sia sostanziali. Questa qualificazione ha infatti una conseguenza molto importante: la richiesta di decisione secondo equità non può essere formulata dal difensore sprovvisto di mandato speciale. In tal senso si colloca il costante orientamento della dottrina, secondo cui la facoltà di chiedere la decisione equitativa non si presume compresa nei normali poteri difensivi e neppure, di regola, in una generica procura a transigere.
Sotto il profilo funzionale, la decisione ex art. 114 c.p.c. non autorizza, tuttavia, una giurisdizione svincolata dal diritto. Anche nel giudizio di equità il giudice non può abbandonarsi a una valutazione arbitraria o cerebrina. La giurisprudenza di legittimità e la dottrina hanno chiarito che il giudice non è tenuto a individuare formalmente la norma astrattamente applicabile come accade nel giudizio di stretto diritto, egli deve però rendere comprensibile il procedimento logico-intuitivo seguito per individuare la regola equitativa e verificare che essa non contrasti con i principi della disciplina legislativa di riferimento.
In altri termini, l’equità non elimina il dovere di motivazione, ma lo riorienta: il percorso argomentativo resta necessario, anche se non coincide con il classico sillogismo normativo.
Questo punto è decisivo anche per delimitare la differenza tra pronuncia secondo equità e liquidazione equitativa del danno. La distinzione è spesso trascurata nella pratica, ma è essenziale. Quando il giudice liquida il danno ex artt. 1226 e 2056 c.c., egli non decide la causa secondo equità ai sensi dell’art. 114 c.p.c.; esercita, invece, un potere riconosciutogli da una specifica norma di diritto sostanziale, all’interno di un giudizio che resta pur sempre secondo diritto. Perciò la liquidazione equitativa del danno presuppone l’accertamento dell’an debeatur e l’impossibilità o particolare difficoltà di provare il preciso ammontare del pregiudizio, ma non trasforma il processo in un giudizio di equità concordata.
Uno degli effetti più rilevanti della scelta ex art. 114 c.p.c. riguarda il regime delle impugnazioni. L’art. 339, comma 2, c.p.c. stabilisce espressamente che la sentenza pronunciata secondo equità a norma dell’art. 114 è inappellabile. Si tratta di una conseguenza di notevole peso sistematico: le parti, chiedendo al giudice di decidere secondo equità, accettano anche di rinunciare al grado di merito dell’appello. La scelta incide quindi non solo sul criterio di decisione, ma sull’intera architettura del processo.
Proprio il sacrificio dell’appello costituisce una delle principali ragioni della scarsissima applicazione pratica dell’istituto. La dottrina segnala infatti che il giudizio di equità concordata ha trovato nella prassi un’utilizzazione molto limitata, se non addirittura marginale. La constatazione è comprensibile: se le parti riescono a trovare un terreno comune, nella maggior parte dei casi preferiscono transigere la lite o definirla con strumenti negoziali o alternativi, piuttosto che sollecitare una sentenza equitativa inappellabile.
Molteplici sono le ragioni ravvisabili della scarsa applicazione dell’istituto.
Una prima ragione riguarda la difficile delimitazione del contenuto della regola equitativa. Proprio perché l’art. 114 c.p.c. non definisce positivamente quali siano i criteri sostitutivi della stretta legalità, il rischio di scivolare verso decisioni troppo soggettive è sempre presente. Per evitarlo, la giurisprudenza ha insistito sulla necessità che la sentenza equitativa non contrasti con i principi sottesi alla disciplina positiva e che il relativo percorso motivazionale resti intellegibile.
Una seconda ragione è di ordine sistematico: l’art. 114 c.p.c. appare oggi, almeno in parte, sorpassato dall’evoluzione degli strumenti di composizione consensuale della lite. Mediazione, negoziazione assistita e arbitrato offrono alle parti spazi di autonomia più elastici e, spesso, più convenienti. L’equità concordata davanti al giudice ordinario, invece, presenta una struttura formalmente rigida, presuppone accordo espresso nelle conclusioni e comporta l’inappellabilità della sentenza.
Si comprende, allora, perché l’istituto sia rimasto sostanzialmente ai margini della prassi applicativa.
In conclusione, la pronuncia secondo equità su richiesta delle parti ex art. 114 c.p.c. resta un istituto pienamente vigente e teoricamente significativo, perché esprime il punto di massima apertura del processo civile all’autonomia delle parti nella scelta del criterio decisorio.
Tuttavia, la sua concreta operatività è oggi molto ridotta. La necessità che si tratti di diritti disponibili, la richiesta concorde da formularsi nelle conclusioni, il carattere dispositivo dell’istanza, l’esigenza di una motivazione non arbitraria e soprattutto l’inappellabilità della sentenza ne fanno uno strumento di uso raro. Più che un istituto morto, l’art. 114 c.p.c. sembra dunque una norma ancora viva sul piano sistematico, ma solo eccezionalmente praticata, la cui maggiore utilità, oggi, è forse quella di mostrare i limiti entro cui l’equità può entrare nel processo civile senza dissolvere la certezza del diritto.
Vi è forse una ragione più profonda.
Gli uomini cercano l’affermazione di un preteso diritto più che l’equità, vale a dire la giustizia del caso singolo. Essi vogliono avere ragione demandando al giudice di dargliela. Di fronte al giudizio, al potere sovraumano di ogni giudizio, gli uomini cercano allora riparo nella procedura, con tutte le sue fasi.
Risuona l’antica domanda scettica “Quid est veritas?”. Alla fine, non si vuole che l’alea, insita in ogni giudizio, venga meno affidandosi ad un unico e definitivo giudice. Meglio, si direbbe, lasciare altre opportunità, con la speranza che la verità possa, eventualmente, coincidere con le proprie ragioni.
Avv. Mario Lavatelli
Dott.ssa Ana Maria Vacaru
